Ordinanza 2025-07-11 182. Ordinanza dell'11 luglio 2025 della Corte d'appello di Lecce nel procedimento penale a carico di O. D.A.. Reati e pene - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione - Modifiche normative - Disciplina applicabile - Denunciata interpretazione del diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20989), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cu.
| Published date | 01 Ottobre 2025 |
| Enactment Date | 11 Luglio 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 40 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Prima Penale composta dai sigg dott. Francesco Ottaviano, Presidente; dott. Giuseppe Biondi, consigliere rel; dott. Francesco Cacucci, consigliere. Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato a
carico di: D'. O. nato a ... il ..., domiciliato in ... alla via ... n.
..., elettivamente domiciliato presso il proprio difensore ... difeso
di fiducia dall'avv. Riccardo Mele del Foro di Brindisi e dall'avv.
Serena Tucci del Foro di Taranto, imputato art. 641 del codice
penale, perche', dissimulando il proprio stato di insolvenza,
contraeva obbligazioni nei confronti di ..., con il proposito di non
adempierle, acquistando 44 44 quintali di cavi di rame per
complessivi euro 16.280,00, pagando l'acconto di euro 1.800,00 e
omettendo di pagare il saldo. In ... il ... e ... Parte civile: ..., nato il ... a ... ed ivi residente alla via
... n. ... - rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Cervo
del Foro di Lecce. Osserva 1. Premessa e svolgimento del processo. 1.1. Con sentenza del Tribunale di Lecce, in data 24 maggio 2022,
D'. O. veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e veniva
condannato alla pena di euro. 516,00 di multa, oltre al pagamento
delle spese processuali. Il D'. veniva condannato a risarcire il
danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in
separata sede, nonche' alla rifusione delle spese processuali dalla
stessa sostenute. 1.2. Avverso la citata sentenza proponeva tempestivo appello il
difensore di fiducia dell'imputato, censurando la pronuncia sulla
base dei seguenti motivi sintetizzati per quanto di interesse: a) con il primo motivo di appello si chiede l'assoluzione
dell'imputato, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2 del codice
procedura penale, perche' il fatto non costituisce reato. Il giudice
traeva la prova della sussistenza del reato esclusivamente dalle
rassicurazioni fornite dal D'. in riferimento al futuro adempimento.
Ma ai fini della sussistenza del reato di cui all'imputazione e'
richiesta, in relazione all'elemento soggettivo, la specifica
intenzione di assumere un'obbligazione con il proposito di non
adempierla, non essendo sufficiente l'accettazione del rischio di non
adempiere, e tale circostanza non avrebbe trovato conferma
nell'istruttoria. Si sarebbe in presenza di un mero inadempimento
contrattuale; b) con il secondo motivo di impugnazione si chiede
l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis del codice
penale, trattandosi di un episodio isolato. 1.3. All'esito dell'udienza dell'11 luglio 2025, tenuta in Camera
di consiglio ex art. 23-bis, comma l, decreto-legge n. 137/2020,
convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, come richiamato
dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, come
modificato dalla legge n. 199/2022 di conversione del decreto-legge
n. 162/2022, e ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 75/2023
convertito con modifiche dalla legge n. 112/2023, e poi dall'art. 11,
comma 7, del decreto-legge n. 215/2023, convertito con modifiche
dalla legge n. 18/2024, sulle conclusioni scritte rassegnate dalle
parti (il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; il
difensore della parte civile ha chiesto la conferma della sentenza
impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; i
difensori dell'imputato hanno chiesto, in accoglimento dei motivi di
appello, la riforma della sentenza con l'assoluzione dell'imputato
con formula di giustizia anche ai sensi dell'art. 530, comma 2 del
codice di procedura penale, ovvero dichiarare l'estinzione del reato
per prescrizione dal 23 febbraio 2025 in mancanza di periodi di
sospensione, in ulteriore subordine assolvere l'imputato ai sensi
dell'art. 131-bis del codice penale), e' stata emessa la seguente
ordinanza, allegata al verbale di udienza e comunicata alle parti.
2. In punto di rilevanza della questione. Come e' noto, la Cassazione, nella sua piu' alta ed autorevole
composizione (Cass. pen. sez. un. 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n.
20989, p. g. in proc. a carico di imp. ...), dirimendo un contrasto
sorto non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in quella di
legittimita', ha affermato il seguente principio di diritto: «la
disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui
all'art. 159 del codice penale, nel testo introdotto dalla legge n.
103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della
legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non
essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del
2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati
commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema
dalla legge n. 134 del 2021». Per effetto della pronuncia sopra indicata, che, provenendo dalle
Sezioni Unite della Cassazione, che hanno, con tale decisione,
risolto uno specifico contrasto, costituisce a tutti gli effetti
«diritto vivente», occorre prendere atto che il reato ascritto
all'imputato non e' ancora estinto per prescrizione, cosi' come
sostenuto dai difensori dell'appellante nelle conclusioni scritte.
Invero, dalla data del commesso reato, individuata nel ..., sono
decorsi i sette anni e mesi sei, che costituiscono il termine massimo
di prescrizione, trattandosi di delitto, non essendovi periodi di
sospensione del termine prescrizionale in primo grado. Ma va aggiunto
il periodo di sospensione di cui all'art. 159, comma 2, n. 1), del
codice penale, nel testo modificato dalla legge n. 103/2017 (e cioe'
un anno e mesi sei a fare data dal giorno della pronuncia della
sentenza in esame con motivazione contestuale). Pertanto, per effetto
di questo ulteriore periodo di sospensione, il termine, che sarebbe
venuto a scadenza in data 22-23 febbraio 2025, come sostenuto dai
difensori dell'appellante, verra', invece, a maturare in data 22-23
agosto 2026. Cio' precisato, con l'appello, come visto, da un lato si chiede
l'assoluzione dell'imputato perche' il fatto non costituisce reato,
anche ai sensi dell'art. 530, comma 2 del codice di procedura penale,
dall'altro si chiede l'assoluzione dell'imputato invocando la causa
di non punibilita' di cui all'art. 131-bis del codice penale. In sede
di conclusioni scritte, i difensori dell'appellante hanno chiesto di
dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Dunque, tenuto conto dei motivi di gravame, questa Corte e'
tenuta a rilevare l'eventuale causa estintiva della prescrizione del
reato, ove non dovesse ritenere di assolvere l'imputato ai sensi
dell'art. 530, comma 2, del codice di procedura penale (ovvero, ove
dovesse ritenere di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis
del codice penale, essendo, come e' noto, prevalente la causa
estintiva del reato: vedi Cassazione pen. sez. I, 28 settembre 2021,
n. 43700), tenuto conto della presenza della parte civile, facendo
applicazione dell'art. 578 del codice di procedura penale, come da
ultimo interpretato dalle Sezioni Unite (vedi Cassazione pen. sez.
un. 28 marzo - 27 settembre 2024, n. 36208, ... - benche' su questo
aspetto penda altra questione di legittimita' costituzionale
sollevata da questa Corte con ordinanza del 13 dicembre 2024,
questione che verra' trattata dalla Consulta alla pubblica udienza
del 19 novembre 2025, e che, ove accolta, potrebbe limitare il
giudizio di questa Corte alla sola verifica della insussistenza dei
presupposti per l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, del
codice di procedura penale, demandando ad altra Autorita' Giudiziaria
il giudizio sulle statuizioni civili, ove estinto per prescrizione il
reato). E' interesse dell'imputato, pertanto, verificare il possibile
ricorrere della causa estintiva del reato. Cio' detto, rileva la Corte che, ove non fosse applicabile la
sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 159, comma
2, n. 1), del codice penale, nel testo introdotto dalla legge n.
103/2017, cosi' come sostenuto dall'indirizzo giurisprudenziale non
accolto dalle Sezioni Unite, il reato ascritto all'appellante sarebbe
effettivamente estinto per prescrizione dal 22-23 febbraio 2025. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno statuito il su esposto principio
di diritto, che, appunto perche' affermato dirimendo il contrasto
giurisprudenziale sorto sul punto, costituisce «diritto vivente» ai
sensi dell'art. 65, regio decreto n. 12/1941 e dell'art. 618, comma
1-bis, del codice di procedura penale. Ritiene la Corte che l'interpretazione fornita dalle Sezioni
Unite delle norme delle leggi n. 103/2017 (legge Orlando), n. 3/2019
(legge Bonafede) e n. 134/2021 (legge Cartabia), che hanno
disciplinato il complesso fenomeno successorio che ha...
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