Ordinanza 2025-07-11 182. Ordinanza dell'11 luglio 2025 della Corte d'appello di Lecce nel procedimento penale a carico di O. D.A.. Reati e pene - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione - Modifiche normative - Disciplina applicabile - Denunciata interpretazione del diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20989), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cu.

Published date01 Ottobre 2025
Enactment Date11 Luglio 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue40
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Prima Penale composta dai sigg dott. Francesco Ottaviano, Presidente; dott. Giuseppe Biondi, consigliere rel; dott. Francesco Cacucci, consigliere. Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato a carico di: D'. O. nato a ... il ..., domiciliato in ... alla via ... n. ..., elettivamente domiciliato presso il proprio difensore ... difeso di fiducia dall'avv. Riccardo Mele del Foro di Brindisi e dall'avv. Serena Tucci del Foro di Taranto, imputato art. 641 del codice penale, perche', dissimulando il proprio stato di insolvenza, contraeva obbligazioni nei confronti di ..., con il proposito di non adempierle, acquistando 44 44 quintali di cavi di rame per complessivi euro 16.280,00, pagando l'acconto di euro 1.800,00 e omettendo di pagare il saldo. In ... il ... e ... Parte civile: ..., nato il ... a ... ed ivi residente alla via ... n. ... - rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Cervo del Foro di Lecce. Osserva 1. Premessa e svolgimento del processo. 1.1. Con sentenza del Tribunale di Lecce, in data 24 maggio 2022, D'. O. veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e veniva condannato alla pena di euro. 516,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Il D'. veniva condannato a risarcire il danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonche' alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute. 1.2. Avverso la citata sentenza proponeva tempestivo appello il difensore di fiducia dell'imputato, censurando la pronuncia sulla base dei seguenti motivi sintetizzati per quanto di interesse: a) con il primo motivo di appello si chiede l'assoluzione dell'imputato, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2 del codice procedura penale, perche' il fatto non costituisce reato. Il giudice traeva la prova della sussistenza del reato esclusivamente dalle rassicurazioni fornite dal D'. in riferimento al futuro adempimento. Ma ai fini della sussistenza del reato di cui all'imputazione e' richiesta, in relazione all'elemento soggettivo, la specifica intenzione di assumere un'obbligazione con il proposito di non adempierla, non essendo sufficiente l'accettazione del rischio di non adempiere, e tale circostanza non avrebbe trovato conferma nell'istruttoria. Si sarebbe in presenza di un mero inadempimento contrattuale; b) con il secondo motivo di impugnazione si chiede l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, trattandosi di un episodio isolato. 1.3. All'esito dell'udienza dell'11 luglio 2025, tenuta in Camera di consiglio ex art. 23-bis, comma l, decreto-legge n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, come richiamato dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, come modificato dalla legge n. 199/2022 di conversione del decreto-legge n. 162/2022, e ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 75/2023 convertito con modifiche dalla legge n. 112/2023, e poi dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 215/2023, convertito con modifiche dalla legge n. 18/2024, sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti (il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; il difensore della parte civile ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; i difensori dell'imputato hanno chiesto, in accoglimento dei motivi di appello, la riforma della sentenza con l'assoluzione dell'imputato con formula di giustizia anche ai sensi dell'art. 530, comma 2 del codice di procedura penale, ovvero dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione dal 23 febbraio 2025 in mancanza di periodi di sospensione, in ulteriore subordine assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale), e' stata emessa la seguente ordinanza, allegata al verbale di udienza e comunicata alle parti. 2. In punto di rilevanza della questione. Come e' noto, la Cassazione, nella sua piu' alta ed autorevole composizione (Cass. pen. sez. un. 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20989, p. g. in proc. a carico di imp. ...), dirimendo un contrasto sorto non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in quella di legittimita', ha affermato il seguente principio di diritto: «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 del codice penale, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021». Per effetto della pronuncia sopra indicata, che, provenendo dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno, con tale decisione, risolto uno specifico contrasto, costituisce a tutti gli effetti «diritto vivente», occorre prendere atto che il reato ascritto all'imputato non e' ancora estinto per prescrizione, cosi' come sostenuto dai difensori dell'appellante nelle conclusioni scritte. Invero, dalla data del commesso reato, individuata nel ..., sono decorsi i sette anni e mesi sei, che costituiscono il termine massimo di prescrizione, trattandosi di delitto, non essendovi periodi di sospensione del termine prescrizionale in primo grado. Ma va aggiunto il periodo di sospensione di cui all'art. 159, comma 2, n. 1), del codice penale, nel testo modificato dalla legge n. 103/2017 (e cioe' un anno e mesi sei a fare data dal giorno della pronuncia della sentenza in esame con motivazione contestuale). Pertanto, per effetto di questo ulteriore periodo di sospensione, il termine, che sarebbe venuto a scadenza in data 22-23 febbraio 2025, come sostenuto dai difensori dell'appellante, verra', invece, a maturare in data 22-23 agosto 2026. Cio' precisato, con l'appello, come visto, da un lato si chiede l'assoluzione dell'imputato perche' il fatto non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2 del codice di procedura penale, dall'altro si chiede l'assoluzione dell'imputato invocando la causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis del codice penale. In sede di conclusioni scritte, i difensori dell'appellante hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Dunque, tenuto conto dei motivi di gravame, questa Corte e' tenuta a rilevare l'eventuale causa estintiva della prescrizione del reato, ove non dovesse ritenere di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, del codice di procedura penale (ovvero, ove dovesse ritenere di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, essendo, come e' noto, prevalente la causa estintiva del reato: vedi Cassazione pen. sez. I, 28 settembre 2021, n. 43700), tenuto conto della presenza della parte civile, facendo applicazione dell'art. 578 del codice di procedura penale, come da ultimo interpretato dalle Sezioni Unite (vedi Cassazione pen. sez. un. 28 marzo - 27 settembre 2024, n. 36208, ... - benche' su questo aspetto penda altra questione di legittimita' costituzionale sollevata da questa Corte con ordinanza del 13 dicembre 2024, questione che verra' trattata dalla Consulta alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, e che, ove accolta, potrebbe limitare il giudizio di questa Corte alla sola verifica della insussistenza dei presupposti per l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, demandando ad altra Autorita' Giudiziaria il giudizio sulle statuizioni civili, ove estinto per prescrizione il reato). E' interesse dell'imputato, pertanto, verificare il possibile ricorrere della causa estintiva del reato. Cio' detto, rileva la Corte che, ove non fosse applicabile la sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 159, comma 2, n. 1), del codice penale, nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, cosi' come sostenuto dall'indirizzo giurisprudenziale non accolto dalle Sezioni Unite, il reato ascritto all'appellante sarebbe effettivamente estinto per prescrizione dal 22-23 febbraio 2025. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno statuito il su esposto principio di diritto, che, appunto perche' affermato dirimendo il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, costituisce «diritto vivente» ai sensi dell'art. 65, regio decreto n. 12/1941 e dell'art. 618, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Ritiene la Corte che l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite delle norme delle leggi n. 103/2017 (legge Orlando), n. 3/2019 (legge Bonafede) e n. 134/2021 (legge Cartabia), che hanno disciplinato il complesso fenomeno successorio che ha...

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