Ordinanza 2025-07-09 164. Ordinanza del 9 luglio 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Green Sole Renewables Italia 1 S.r.l. contro Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e altri. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021 - Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo - Previsione che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone.
| Published date | 17 Settembre 2025 |
| Enactment Date | 09 Luglio 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 38 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione terza Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 10477 del 2024, proposto da Green Sole Renewables
Italia 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar,
Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da registri di
giustizia; contro: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
Ministero della cultura, Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, non costituiti in giudizio; nei confronti: Ministero per gli affari regionali e le autonomie,
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, Presidenza del Consiglio
dei ministri, Regione Molise, non costituiti in giudizio; per l'annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della
cultura e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 21 giugno 2024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio
2024, recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree
idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili» e di ogni
altro presupposto preordinato o connesso, inclusa l'intesa raggiunta
in sede di in sede di conferenza unificata, resa nella seduta del 7
giugno 2024; eventualmente previa rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' dell'art. 20, comma 1-bis del decreto
legislativo n. 199/2021, introdotto dall'art. 5, comma 1, del
decreto-legge n. 63/2024, convertito con modifiche con legge n.
101/2024, nei termini sopra indicati - con riferimento agli articoli
77, 117 commi 1 e 3, 9 e 41 della Costituzione nonche' con
riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti
rinnovabili; oppure, previa disapplicazione dell'art. 5 del decreto-legge 15
maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2024, n. 101, per violazione del diritto comunitario,
segnatamente del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(protezione della proprieta'), del Trattato sulla Carta europea
dell'energia, stipulato a Lisbona il 17 dicembre 1994, e ratificato
in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415, della direttiva
2009/28/CE e dei principi generali del diritto comunitario di tutela
dell'affidamento, della certezza del diritto, della parita' di
trattamento, ovvero previa rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione
europea della questione pregiudiziale relativa alla conformita'
dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 63/2024, convertito con
modifiche con legge n. 101/2024, ai principi di massima diffusione
delle fonti rinnovabili sanciti: (i) dalla direttiva 2018/2001/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (modificata
dalla successiva direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023), sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; (ii) dal
regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, come
modificato dal regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22
dicembre 2023, che ha introdotto un quadro di norme di carattere
emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa di
rinnovabili; (iii) regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il
regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999
(«Normativa europea sul clima»). Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott.
Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale; 1. La ricorrente e' una societa' che opera nel campo della
costruzione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili ed e'
titolare e' titolare di 5 progetti in via di autorizzazione, da
realizzarsi in Comune di Larino, denominati Larino 2 (potenza pari a
3,39 MW), Larino 4 (potenza pari a 51,39), Larino 6 (potenza pari a
10,12), Larino 7 (potenza pari a 24,34 MW) e Larino 8 (potenza pari a
21, 02). 2. Al fine di accelerare lo sviluppo di tali impianti da fonti
rinnovabili, il decreto legislativo n. 199/2021 ha previsto l'obbligo
delle Regioni di individuare (sulla base di decreti ministeriali
emanati previo parere della Conferenza Unificata) le aree idonee alla
realizzazione di impianti rinnovabili. Nelle more, il medesimo art.
20 ha dettato un dettagliato regime transitorio, con individuazione
ex lege delle aree idonee. 3. Sennonche', l'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (il
«dl 63/2024»), ha introdotto un divieto preventivo e assoluto (salvo
le limitate eccezioni ivi previste) all'utilizzo di terreni agricoli
per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, comprimendo in
modo significativo il regime transitorio previsto dall'art. 20, comma
8 e determinando un drastico cambio di prospettiva per gli operatori
del comparto fotovoltaico: mentre la previgente normativa
privilegiava l'utilizzo di aree formalmente agricole ma degradate
(quali le aree non vincolate, le aree in adiacenza a zone
industriali, ecc.) il DL ha oggi imposto un generalizzato divieto
fondato sulla sola destinazione urbanistica dell'area. Ne deriva che
viene capovolto il criterio di ammissibilita' delle iniziative che
producono energia da fonti rinnovabili, atteso che per effetto di
tale norma sulla restante parte del territorio tali iniziative non
sono piu' ammesse incorrendo nel divieto ivi previsto. 4. Da ultimo, il decreto ministeriale 21 giugno 2024 ha attuato
le previsioni dell'art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 199/2021,
non limitandosi alla disciplina di aree idonee e non idonee, ma
rendendo vincolante e inderogabile per tutte le Regioni il divieto di
realizzare impianti in area agricola introdotto dall'art. 5 del
decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Il decreto, inoltre: impone alle regioni di disciplinare con legge le aree non
idonee, nonostante il decreto legislativo n. 199/2021 limiti
l'individuazione con legge alle sole aree idonee, confermando la
riserva di procedimento amministrativo per le aree non idonee;
qualifica le aree non idonee non piu' come aree in cui e' maggior
probabile un esito negativo del procedimento, ma come aree tout court
«incompatibili»; definisce in proprio come non idonee le aree tutelate ai
sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e consente alle regioni di
imporre un buffer pari a 7 km da ogni bene tutelato sotto il profilo
paesaggistico; non prevede alcun criterio oggettivo per l'individuazione
delle aree idonee, fornendo una sostanziale delega in bianco alle
regioni e rendendo solo facoltativo il mantenimento delle fattispecie
previste dall'art. 20, comma 8; non prevede alcun regime di salvaguardia per i procedimenti
in corso. 5. Rispetto alla posizione di parte ricorrente il decreto: riduce drasticamente le aree eleggibili per la realizzazione
di nuovi impianti, ponendo peraltro le basi per una disciplina
difforme su tutto il territorio nazionale; non contiene alcuna disposizione di salvaguardia dei
procedimenti in corso, avviati facendo affidamento sulla previgente
qualificazione delle aree idonee. 6. La ricorrente ha quindi impugnato il decreto in questione,
articolando le seguenti censure: I) violazione dell'art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre
2010 e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 - violazione
direttiva (UE) 2018/2001 e successive modificazioni ed integrazioni -
violazione degli articoli 3, 41, 97 della Costituzione -
irragionevolezza e ingiustizia manifesta. La previsione per cui le
regioni debbano individuare con legge, oltre alle aree idonee, anche
le aree inidonee, sarebbe illegittima, in quanto l'individuazione
delle aree non idonee sarebbe soggetta a riserva di procedimento
amministrativo; II) violazione dell'art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre
2010 e dell'art. 20 del decreto legislativo 199/2021 - violazione
direttiva (UE) 2018/2001 e successive modificazioni ed integrazioni -
violazione degli articoli 3, 41, 97 della Costituzione - eccesso di
potere per sviamento - difetto di istruttoria e di motivazione -
irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il decreto impugnato
trasformerebbe le aree non idonee da strumenti di accelerazione a
vere e proprie barriere alla realizzazione di impianti rinnovabili:
esse, infatti, diverrebbero aree tout court incompatibili con la
realizzazione di impianti FER. Peraltro, il decreto sancirebbe in
modo evidente la prevalenza del bene paesaggio, ponendo da un lato
aree non idonee ex lege, dall'altro consentendo l'apposizione di
buffer pari a 7 km da ogni bene paesaggisticamente tutelato, in
contrasto con le indicazioni ricavabili dalle linee guida, dalla
giurisprudenza costituzionale e dal diritto unionale; III) violazione dell'art. 12 del decreto legislativo
387/2003, delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre
2010 e dell'art. 20 del decreto legislativo 199/2021 - violazione
direttiva (UE) 2018/2001 e successive modificazioni ed integrazioni -
violazione degli articoli 3, 41, 97 della Costituzione - eccesso di
potere per sviamento - difetto di istruttoria e di motivazione -
irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il decreto conferirebbe in
sostanza una delega in bianco alle Regioni per l'individuazione delle
aree idonee, in violazione tanto dell'art. 20 del decreto legislativo
n. 199/2021, tanto del riparto di...
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