Ordinanza 2025-07-09 164. Ordinanza del 9 luglio 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Green Sole Renewables Italia 1 S.r.l. contro Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e altri. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021 - Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo - Previsione che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone.

Published date17 Settembre 2025
Enactment Date09 Luglio 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue38
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione terza Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 10477 del 2024, proposto da Green Sole Renewables Italia 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar, Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; contro: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della cultura, Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, non costituiti in giudizio; nei confronti: Ministero per gli affari regionali e le autonomie, conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Presidenza del Consiglio dei ministri, Regione Molise, non costituiti in giudizio; per l'annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 21 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio 2024, recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili» e di ogni altro presupposto preordinato o connesso, inclusa l'intesa raggiunta in sede di in sede di conferenza unificata, resa nella seduta del 7 giugno 2024; eventualmente previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo n. 199/2021, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 63/2024, convertito con modifiche con legge n. 101/2024, nei termini sopra indicati - con riferimento agli articoli 77, 117 commi 1 e 3, 9 e 41 della Costituzione nonche' con riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili; oppure, previa disapplicazione dell'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, per violazione del diritto comunitario, segnatamente del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (protezione della proprieta'), del Trattato sulla Carta europea dell'energia, stipulato a Lisbona il 17 dicembre 1994, e ratificato in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415, della direttiva 2009/28/CE e dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell'affidamento, della certezza del diritto, della parita' di trattamento, ovvero previa rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione pregiudiziale relativa alla conformita' dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 63/2024, convertito con modifiche con legge n. 101/2024, ai principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili sanciti: (i) dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (modificata dalla successiva direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; (ii) dal regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, come modificato dal regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023, che ha introdotto un quadro di norme di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa di rinnovabili; (iii) regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 («Normativa europea sul clima»). Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. La ricorrente e' una societa' che opera nel campo della costruzione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili ed e' titolare e' titolare di 5 progetti in via di autorizzazione, da realizzarsi in Comune di Larino, denominati Larino 2 (potenza pari a 3,39 MW), Larino 4 (potenza pari a 51,39), Larino 6 (potenza pari a 10,12), Larino 7 (potenza pari a 24,34 MW) e Larino 8 (potenza pari a 21, 02). 2. Al fine di accelerare lo sviluppo di tali impianti da fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 199/2021 ha previsto l'obbligo delle Regioni di individuare (sulla base di decreti ministeriali emanati previo parere della Conferenza Unificata) le aree idonee alla realizzazione di impianti rinnovabili. Nelle more, il medesimo art. 20 ha dettato un dettagliato regime transitorio, con individuazione ex lege delle aree idonee. 3. Sennonche', l'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (il «dl 63/2024»), ha introdotto un divieto preventivo e assoluto (salvo le limitate eccezioni ivi previste) all'utilizzo di terreni agricoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, comprimendo in modo significativo il regime transitorio previsto dall'art. 20, comma 8 e determinando un drastico cambio di prospettiva per gli operatori del comparto fotovoltaico: mentre la previgente normativa privilegiava l'utilizzo di aree formalmente agricole ma degradate (quali le aree non vincolate, le aree in adiacenza a zone industriali, ecc.) il DL ha oggi imposto un generalizzato divieto fondato sulla sola destinazione urbanistica dell'area. Ne deriva che viene capovolto il criterio di ammissibilita' delle iniziative che producono energia da fonti rinnovabili, atteso che per effetto di tale norma sulla restante parte del territorio tali iniziative non sono piu' ammesse incorrendo nel divieto ivi previsto. 4. Da ultimo, il decreto ministeriale 21 giugno 2024 ha attuato le previsioni dell'art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 199/2021, non limitandosi alla disciplina di aree idonee e non idonee, ma rendendo vincolante e inderogabile per tutte le Regioni il divieto di realizzare impianti in area agricola introdotto dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Il decreto, inoltre: impone alle regioni di disciplinare con legge le aree non idonee, nonostante il decreto legislativo n. 199/2021 limiti l'individuazione con legge alle sole aree idonee, confermando la riserva di procedimento amministrativo per le aree non idonee; qualifica le aree non idonee non piu' come aree in cui e' maggior probabile un esito negativo del procedimento, ma come aree tout court «incompatibili»; definisce in proprio come non idonee le aree tutelate ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e consente alle regioni di imporre un buffer pari a 7 km da ogni bene tutelato sotto il profilo paesaggistico; non prevede alcun criterio oggettivo per l'individuazione delle aree idonee, fornendo una sostanziale delega in bianco alle regioni e rendendo solo facoltativo il mantenimento delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 8; non prevede alcun regime di salvaguardia per i procedimenti in corso. 5. Rispetto alla posizione di parte ricorrente il decreto: riduce drasticamente le aree eleggibili per la realizzazione di nuovi impianti, ponendo peraltro le basi per una disciplina difforme su tutto il territorio nazionale; non contiene alcuna disposizione di salvaguardia dei procedimenti in corso, avviati facendo affidamento sulla previgente qualificazione delle aree idonee. 6. La ricorrente ha quindi impugnato il decreto in questione, articolando le seguenti censure: I) violazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre 2010 e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 - violazione direttiva (UE) 2018/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - violazione degli articoli 3, 41, 97 della Costituzione - irragionevolezza e ingiustizia manifesta. La previsione per cui le regioni debbano individuare con legge, oltre alle aree idonee, anche le aree inidonee, sarebbe illegittima, in quanto l'individuazione delle aree non idonee sarebbe soggetta a riserva di procedimento amministrativo; II) violazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre 2010 e dell'art. 20 del decreto legislativo 199/2021 - violazione direttiva (UE) 2018/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - violazione degli articoli 3, 41, 97 della Costituzione - eccesso di potere per sviamento - difetto di istruttoria e di motivazione - irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il decreto impugnato trasformerebbe le aree non idonee da strumenti di accelerazione a vere e proprie barriere alla realizzazione di impianti rinnovabili: esse, infatti, diverrebbero aree tout court incompatibili con la realizzazione di impianti FER. Peraltro, il decreto sancirebbe in modo evidente la prevalenza del bene paesaggio, ponendo da un lato aree non idonee ex lege, dall'altro consentendo l'apposizione di buffer pari a 7 km da ogni bene paesaggisticamente tutelato, in contrasto con le indicazioni ricavabili dalle linee guida, dalla giurisprudenza costituzionale e dal diritto unionale; III) violazione dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003, delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre 2010 e dell'art. 20 del decreto legislativo 199/2021 - violazione direttiva (UE) 2018/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - violazione degli articoli 3, 41, 97 della Costituzione - eccesso di potere per sviamento - difetto di istruttoria e di motivazione - irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il decreto conferirebbe in sostanza una delega in bianco alle Regioni per l'individuazione delle aree idonee, in violazione tanto dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, tanto del riparto di...

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