Ordinanza 2025-06-25 167. Ordinanza del 25 giugno 2025 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Maria Eugenia Escovar Alvarado e altri contro Ministero dell'interno. Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) - Modifiche alla legge n. 91 del 1992 - Preclusione all'acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano,.

Published date17 Settembre 2025
Enactment Date25 Giugno 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue38
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
TRIBUNALE DI TORINO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Il Tribunale di Torino, in persona del giudice Fabrizio Alessandria, nella causa civile iscritta al n. r.g. 6648/2025 promossa da Maria Eugenia Escovar Alvarado, nata in Venezuela il 26 dicembre 1982; Ramon Jose' Escovar Alvarado, nato in Venezuela il 15 gennaio 1978; Maria Victoria Alvarado Bajares, nata in Venezuela il 17 aprile 1952; Angela Cecilia Alvarado Bajares, nata in Venezuela il 12 gennaio 1955; Maria Victoria Escovar Alvarado, nata in Venezuela il 15 gennaio 1978; Marcelino Alfredo Madriz Alvarado, nato in Venezuela il 9 maggio 1983; Manuel Alberto Madriz Alvarado, nato in Venezuela il 17 maggio 1986, per se' e per il proprio figlio minore Joaquin Ignacio Madriz Valladares, nato in Venezuela l'8 settembre 2022, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Benedetta Ballatore, dal prof. avv. Alfonso Celotto, dal prof. avv. Giovanni Bonato, dall'avv. Giovanni Caridi e dall'avv. Riccardo De Simone - ricorrenti - contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino - convenuto contumace - e nei confronti del pubblico ministero, in persona del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino - interveniente necessario - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2025, ha pronunciato la seguente ordinanza. 1. Con ricorso ex art. 28-decies del codice di procedura civile depositato in data 28 marzo 2025, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'interno chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Pietro Maria Dorato, nato a Torino l'11 ottobre 1837 (cfr. doc. 1) che, successivamente, emigrava in Venezuela, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino venezuelano (cfr. doc. 2). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere all'iscrizione, trascrizione e annotazione della cittadinanza nei registri dello stato civile. Il Ministero dell'interno non si costituiva in giudizio. Il pubblico ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 16 giugno 2025, verificata la regolarita' e tempestivita' delle notificazioni, il giudice dichiarava la contumacia del Ministero convenuto. In via preliminare, i ricorrenti eccepivano l'incostituzionalita' dell'art. 3-bis della legge n. 91/1992, richiamandosi alle argomentazioni di cui alla memoria autorizzata dell'11 giugno 2025; osservavano, in particolare, che la questione di costituzionalita' sarebbe ammissibile e rilevante, per essere la normativa introdotta dal decreto-legge n. 36/2025 applicabile al caso di specie (ricorso presentato in data 28 marzo 2025 e non preceduto da domanda in via amministrativa, trattandosi di discendenza iure sanguinis per linea materna). Il giudice, preso atto, tratteneva la causa in riserva. 2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1, comma 36 e comma 37, legge n. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017 il seguente periodo: «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». 3. Nel merito, e con riferimento all'ammissibilita' della questione di costituzionalita' eccepita dai ricorrenti, si rileva che - in applicazione della normativa precedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2025 - la domanda di parte ricorrente sarebbe stata fondata, in quanto sulla base della documentazione in atti, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948. Si ritiene peraltro che la documentazione offerta in comunicazione dai ricorrenti consenta di ritenere rispettata anche la previsione di cui al novellato art. 19-bis del decreto legislativo n. 150/2011. Come noto, il decreto-legge n. 36/2025 ha aggiunto a tale norma il comma 2-bis, che introduce il divieto di ricorrere alla prova testimoniale, e il comma 2-ter, ai sensi del quale «nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza e' tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge»). Nel caso qui in esame, come gia' rilevato, e' agli atti il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo (doc. 2), di talche' deve considerarsi assolto anche il nuovo onere probatorio documentale previsto dal decreto-legge n. 36/2025. Tanto premesso, in punto di fatto i ricorrenti: allegano di essere tutti discendenti in linea diretta dal sig. Pietro Maria Dorato, cittadino italiano per nascita, segnatamente nato a Torino in data 11 ottobre 1837 e deceduto in Venezuela successivamente alla proclamazione del Regno d'Italia (di conseguenza, si deve ritenere che Pietro Maria Dorato abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione avvenuta nel 1861; in questo senso, cfr. ex multis l'ord. n. 23849 del 2023 del Tribunale di Roma); allegano che il sig. Pietro Maria Dorato si e' trasferito in Venezuela e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana; ricostruiscono la linea di discendenza, per il tramite della figlia del sig. Dorato e delle figlie di quest'ultima; allegano che i discendenti del sig. Dorato sono italiani per diritto di nascita, ma che il Consolato del Venezuela non consente di ricevere le istanze di riconoscimento di cittadinanza ove una persona della linea di discendenza sia donna nata prima dell'entrata in vigore della costituzione repubblicana, imponendo a costoro di agire esclusivamente per la via giudiziale (cfr. estratto del sito internet del Consolato generale d'Italia a Caracas, sub doc. 19). A prova di tali fatti, i ricorrenti hanno depositato l'estratto di nascita dell'avo italiano emigrato in Venezuela (doc. 1), il certificato di mancata sua naturalizzazione (doc. 2) e il certificato di matrimonio dell'avo con una donna venezuelana (doc. 3). Inoltre, depositano i certificati di nascita e di matrimonio dei discendenti dell'avo (docc. da 4 a 18), le indicazioni del Consolato italiano in Venezuela circa l'impossibilita' di presentare domanda in via amministrativa per i discendenti da donne italiane nati prima del 1948 (doc. 19), nonche' l'ordinanza n. 23849 del 2023 del Tribunale di Roma, resa nel giudizio R.G. n. 13107/2022, con cui - in un caso che vedeva quali ricorrenti alcuni parenti in linea collaterale degli odierni ricorrenti, tutti discendenti dell'avo Pietro Maria Dorato - e' stato accertato lo status di cittadino italiano dell'avo Pietro Maria Dorato, della figlia Angela Maria Dorato Soto e del nipote Anselmo Alvarado Dorato, con il conseguente diritto dei loro discendenti alla cittadinanza italiana (doc. 20). In diritto, i ricorrenti: richiamano il disposto dell'art. 1 della legge n. 555 del 1912 circa la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis; richiamano la sentenza della Corte costituzionale, n. 30 del 1983, che ha stabilito che l'art. 1 della legge n. 555 del 1912 e' incostituzionale nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre italiana; danno atto della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in ragione della quale non vi e' un limite temporale alla possibilita' di richiedere la cittadinanza italiana in quanto lo status di cittadino ha natura permanente ed imprescrittibile ed e' giustiziabile in ogni tempo, salvo l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente e che la titolarita' della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volonta' della titolare della cittadinanza e' effetto perdurante di una norma incostituzionale, per violazione del principio della parita' dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi di cui agli articoli 3 e 29 della Costituzione (cfr. Cassazione civ., Sezioni unite, sentenza n. 4466 del 2009); richiamano ancora la giurisprudenza di legittimita', a tenor del quale la cittadinanza «per nascita» si acquista a titolo originario, determinando uno status civitatis che ha natura permanente ed e' imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, di talche' la linea di trasmissione e' prova necessaria e sufficiente per l'accoglimento della tutela giudiziale (nel senso che il richiedente puo' limitarsi ad allegare e provare di essere discendente di un cittadino italiano); menzionano un ulteriore profilo della giurisprudenza di legittimita', che ha chiarito che il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva comunque la cittadinanza italiana e la trasmette ai figli (cfr. Cassazione civ., Sezioni unite, n. 25317 del 2022). 4. Nel contesto di fatto e di diritto appena descritto, e' intervenuto il decreto-legge n. 36 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2025. Il decreto-legge ha inserito l'art. 3-bis nella legge n. 91/1992, norma del seguente testuale tenore: «In...

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