Ordinanza 2025-06-25 167. Ordinanza del 25 giugno 2025 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Maria Eugenia Escovar Alvarado e altri contro Ministero dell'interno. Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) - Modifiche alla legge n. 91 del 1992 - Preclusione all'acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano,.
| Published date | 17 Settembre 2025 |
| Enactment Date | 25 Giugno 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 38 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Il Tribunale di Torino, in persona del giudice Fabrizio
Alessandria, nella causa civile iscritta al n. r.g. 6648/2025
promossa da Maria Eugenia Escovar Alvarado, nata in Venezuela il 26
dicembre 1982; Ramon Jose' Escovar Alvarado, nato in Venezuela il 15
gennaio 1978; Maria Victoria Alvarado Bajares, nata in Venezuela il
17 aprile 1952; Angela Cecilia Alvarado Bajares, nata in Venezuela il
12 gennaio 1955; Maria Victoria Escovar Alvarado, nata in Venezuela
il 15 gennaio 1978; Marcelino Alfredo Madriz Alvarado, nato in
Venezuela il 9 maggio 1983; Manuel Alberto Madriz Alvarado, nato in
Venezuela il 17 maggio 1986, per se' e per il proprio figlio minore
Joaquin Ignacio Madriz Valladares, nato in Venezuela l'8 settembre
2022, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Benedetta Ballatore, dal
prof. avv. Alfonso Celotto, dal prof. avv. Giovanni Bonato, dall'avv.
Giovanni Caridi e dall'avv. Riccardo De Simone - ricorrenti - contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino - convenuto contumace - e nei confronti del pubblico
ministero, in persona del procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torino - interveniente necessario - a scioglimento della
riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2025, ha pronunciato la
seguente ordinanza. 1. Con ricorso ex art. 28-decies del codice di procedura civile
depositato in data 28 marzo 2025, ritualmente notificato, i
ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'interno
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini
italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del
cittadino italiano Pietro Maria Dorato, nato a Torino l'11 ottobre
1837 (cfr. doc. 1) che, successivamente, emigrava in Venezuela, senza
tuttavia mai naturalizzarsi cittadino venezuelano (cfr. doc. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero
dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile
competente, di procedere all'iscrizione, trascrizione e annotazione
della cittadinanza nei registri dello stato civile. Il Ministero dell'interno non si costituiva in giudizio. Il pubblico ministero nulla opponeva all'accoglimento del
ricorso. All'udienza del 16 giugno 2025, verificata la regolarita' e
tempestivita' delle notificazioni, il giudice dichiarava la
contumacia del Ministero convenuto. In via preliminare, i ricorrenti
eccepivano l'incostituzionalita' dell'art. 3-bis della legge n.
91/1992, richiamandosi alle argomentazioni di cui alla memoria
autorizzata dell'11 giugno 2025; osservavano, in particolare, che la
questione di costituzionalita' sarebbe ammissibile e rilevante, per
essere la normativa introdotta dal decreto-legge n. 36/2025
applicabile al caso di specie (ricorso presentato in data 28 marzo
2025 e non preceduto da domanda in via amministrativa, trattandosi di
discendenza iure sanguinis per linea materna). Il giudice, preso
atto, tratteneva la causa in riserva. 2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino,
ai sensi dall'art. 1, comma 36 e comma 37, legge n. 206/2021 che ha
introdotto all'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 13/2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017 il seguente
periodo: «quando l'attore risiede all'estero le controversie di
accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o
dell'avo cittadini italiani». 3. Nel merito, e con riferimento all'ammissibilita' della
questione di costituzionalita' eccepita dai ricorrenti, si rileva che
- in applicazione della normativa precedente all'entrata in vigore
del decreto-legge n. 36/2025 - la domanda di parte ricorrente sarebbe
stata fondata, in quanto sulla base della documentazione in atti,
risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino
italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di
sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva
avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione
del 1948. Si ritiene peraltro che la documentazione offerta in
comunicazione dai ricorrenti consenta di ritenere rispettata anche la
previsione di cui al novellato art. 19-bis del decreto legislativo n.
150/2011. Come noto, il decreto-legge n. 36/2025 ha aggiunto a tale
norma il comma 2-bis, che introduce il divieto di ricorrere alla
prova testimoniale, e il comma 2-ter, ai sensi del quale «nelle
controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana
chi chiede l'accertamento della cittadinanza e' tenuto ad allegare e
provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita
della cittadinanza previste dalla legge»). Nel caso qui in esame,
come gia' rilevato, e' agli atti il certificato negativo di
naturalizzazione dell'avo (doc. 2), di talche' deve considerarsi
assolto anche il nuovo onere probatorio documentale previsto dal
decreto-legge n. 36/2025. Tanto premesso, in punto di fatto i
ricorrenti: allegano di essere tutti discendenti in linea diretta dal
sig. Pietro Maria Dorato, cittadino italiano per nascita,
segnatamente nato a Torino in data 11 ottobre 1837 e deceduto in
Venezuela successivamente alla proclamazione del Regno d'Italia (di
conseguenza, si deve ritenere che Pietro Maria Dorato abbia acquisito
la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione avvenuta nel
1861; in questo senso, cfr. ex multis l'ord. n. 23849 del 2023 del
Tribunale di Roma); allegano che il sig. Pietro Maria Dorato si e' trasferito in
Venezuela e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana; ricostruiscono la linea di discendenza, per il tramite della
figlia del sig. Dorato e delle figlie di quest'ultima; allegano che i discendenti del sig. Dorato sono italiani per
diritto di nascita, ma che il Consolato del Venezuela non consente di
ricevere le istanze di riconoscimento di cittadinanza ove una persona
della linea di discendenza sia donna nata prima dell'entrata in
vigore della costituzione repubblicana, imponendo a costoro di agire
esclusivamente per la via giudiziale (cfr. estratto del sito internet
del Consolato generale d'Italia a Caracas, sub doc. 19). A prova di tali fatti, i ricorrenti hanno depositato l'estratto
di nascita dell'avo italiano emigrato in Venezuela (doc. 1), il
certificato di mancata sua naturalizzazione (doc. 2) e il certificato
di matrimonio dell'avo con una donna venezuelana (doc. 3). Inoltre,
depositano i certificati di nascita e di matrimonio dei discendenti
dell'avo (docc. da 4 a 18), le indicazioni del Consolato italiano in
Venezuela circa l'impossibilita' di presentare domanda in via
amministrativa per i discendenti da donne italiane nati prima del
1948 (doc. 19), nonche' l'ordinanza n. 23849 del 2023 del Tribunale
di Roma, resa nel giudizio R.G. n. 13107/2022, con cui - in un caso
che vedeva quali ricorrenti alcuni parenti in linea collaterale degli
odierni ricorrenti, tutti discendenti dell'avo Pietro Maria Dorato -
e' stato accertato lo status di cittadino italiano dell'avo Pietro
Maria Dorato, della figlia Angela Maria Dorato Soto e del nipote
Anselmo Alvarado Dorato, con il conseguente diritto dei loro
discendenti alla cittadinanza italiana (doc. 20). In diritto, i ricorrenti: richiamano il disposto dell'art. 1 della legge n. 555 del
1912 circa la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis; richiamano la sentenza della Corte costituzionale, n. 30 del
1983, che ha stabilito che l'art. 1 della legge n. 555 del 1912 e'
incostituzionale nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre italiana; danno atto della costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in ragione della quale non vi e' un limite temporale alla
possibilita' di richiedere la cittadinanza italiana in quanto lo
status di cittadino ha natura permanente ed imprescrittibile ed e'
giustiziabile in ogni tempo, salvo l'estinzione per effetto della
rinuncia del richiedente e che la titolarita' della cittadinanza
italiana va riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'ha
perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al
1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volonta' della
titolare della cittadinanza e' effetto perdurante di una norma
incostituzionale, per violazione del principio della parita' dei
sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi di cui agli
articoli 3 e 29 della Costituzione (cfr. Cassazione civ.,
Sezioni unite, sentenza n. 4466 del 2009); richiamano ancora la giurisprudenza di legittimita', a tenor
del quale la cittadinanza «per nascita» si acquista a titolo
originario, determinando uno status civitatis che ha natura
permanente ed e' imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in
base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata
dalla nascita da cittadino italiano, di talche' la linea di
trasmissione e' prova necessaria e sufficiente per l'accoglimento
della tutela giudiziale (nel senso che il richiedente puo' limitarsi
ad allegare e provare di essere discendente di un cittadino
italiano); menzionano un ulteriore profilo della giurisprudenza di
legittimita', che ha chiarito che il cittadino italiano nato e
residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio
cittadino per nascita, conserva comunque la cittadinanza italiana e
la trasmette ai figli (cfr. Cassazione civ., Sezioni unite, n. 25317
del 2022). 4. Nel contesto di fatto e di diritto appena descritto, e'
intervenuto il decreto-legge n. 36 del 2025, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 74 del 2025. Il decreto-legge ha inserito l'art. 3-bis nella legge n. 91/1992,
norma del seguente testuale tenore: «In...
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