Ordinanza 2025-02-17 74. Ordinanza del 17 febbraio 2025 del Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da E.A. L. e G.B.R. C. contro Assessorato delle infrastrutture e della mobilita' della Regione siciliana. Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) - Obbligo, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, per il personale delle amministrazioni pubbliche (nel caso di specie: dipendenti della Regione sicilia.
| Published date | 30 Aprile 2025 |
| Enactment Date | 17 Febbraio 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 18 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, nella
persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 7
febbraio 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
del codice di procedura civile, ha pronunciato la seguente ordinanza
di rimessione alla Corte costituzionale (articoli 134 della
Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) nella causa
iscritta al n. 2412/2022 R.G.L.
Promossa da L. E. A. e C. G. B. R., con il patrocinio degli
avv.ti Francesca Marchi e Claudia Giacquinta - ricorrenti.
Contro assessorato infrastrutture e mobilita' - Dipartimento
infrastrutture mobilita' e trasporti della Regione Siciliana, in
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania - resistente.
1. Ricostruzione dei fatti.
Le parti ricorrenti in epigrafe indicate sono dipendenti a tempo
indeterminato della Regione Sicilia e prestano (o, quantomeno,
prestavano al momento del deposito del ricorso) servizio presso
l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Catania, la
sig.ra L. nella qualifica di istruttore direttivo e la sig.ra C.
nella qualifica di operatore amministrativo.
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2022, le ricorrenti hanno
esposto che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, e' stato impedito loro
di accedere nella sede di servizio in attuazione della previsione di
cui al decreto-legge n. 127/2021, convertito dalla legge n. 165/2021,
esse non essendosi sottoposte alla vaccinazione imposta per
contrastare il fenomeno epidemiologico SARS-CoV-2 e, pertanto,
essendo sprovviste della relativa certificazione (c.d. green pass);
hanno lamentato, che, a decorrere da tale data, sono state
considerate assenti dal lavoro e non hanno piu' percepito la
retribuzione, ne' qualsiasi altro emolumento legato al rapporto di
lavoro, e che e' stata loro chiesta la restituzione degli stipendi
che, comunque, erano stati loro versati per il mese di ottobre,
novembre e, in parte, dicembre 2021.
Deducendo il loro stato di necessita' economica discendente dal
venir meno della fonte di sostentamento che era assicurato dal
godimento della retribuzione, hanno chiesto in via d'urgenza al
Tribunale adito di essere reintegrate nel posto di lavoro, con il
pagamento delle retribuzioni dovute al momento dell'interdizione dal
luogo di lavoro sino all'effettiva reintegra, ovvero, in subordine,
di disporre il pagamento di un congruo assegno alimentare, in attesa
della definizione del processo.
Nel merito, previa, ove necessario, disapplicazione della
normativa sopra citata e remissione alla Corte costituzionale delle
relative questioni di legittimita' costituzionale, hanno domandato di
accertare, dichiarare e ritenere il loro diritto ad essere
immediatamente reintegrate nel posto di lavoro e ad ottenere il
pagamento della retribuzione, e di ogni altro emolumento comunque
denominato, incluso il versamento dei contributi pensionistici
direttamente all'ente previdenziale, con decorrenza dal 15 ottobre
2021, o in via meramente gradata con decorrenza dal 15 febbraio 2022,
e fino alla effettiva reintegra, con conseguente condanna della parte
resistente alla immediata reintegra delle lavoratrici ed al pagamento
delle somme pretese; in via meramente gradata, hanno chiesto di
accertare e dichiarare il loro diritto, per il periodo ricompreso tra
il 15 ottobre 2021 e l'effettiva ripresa del servizio, a percepire
quanto meno un assegno c.d. alimentare, in ragione del 50% della
retribuzione corrente, o di quella diversa, maggior o minore, somma
che dovesse essere ritenuta equa e di giustizia, oltre agli assegni
per i carichi di famiglia.
A sostegno delle loro domande, le ricorrenti hanno dedotto:
la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 32
della Costituzione, delle disposizioni (art. 1) del decreto-legge n.
1/2022, convertito dalla legge n. 21/2022, che, introducendo l'art.
4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021, hanno sancito l'obbligo
vaccinale per tutti i soggetti ultracinquantenni (fossero o non
fossero lavoratori), argomentando sulla base del carattere
sperimentale della vaccinazione anti COVID-19 e della mancanza di
certezze in ordine alla idoneita' del vaccino ad impedire la
circolazione del virus (dal positivo riscontro della quale soltanto
discenderebbe l'esigenza di tutelare l'interesse collettivo alla
salute a scapito del diritto fondamentale del singolo ad
autodeterminarsi in materia di tutela della salute propria) e alla
inesistenza di ripercussioni negative (sotto forma di effetti avversi
o malori improvvisi o compromissione del sistema immunitario) per
coloro che alla vaccinazione si sottopongano;
la illegittimita' costituzionale, per violazione degli
articoli 1, 2, 4, 32 e 36 della Costituzione, degli articoli 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 127/2021, convertito dalla legge n. 165/2021,
che, introducendo gli articoli 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del
decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, hanno
stabilito, a decorrere dal 15 ottobre 2021, il divieto di accedere ai
luoghi di lavoro per i lavoratori del settore pubblico e del settore
privato che non fossero in possesso e, su richiesta, non avessero
esibito il certificato verde attestante lo stato di avvenuta
vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o lo stato di guarigione
dall'infezione da SARS-CoV-2 o l'effettuazione, con esito negativo,
di un test antigenico rapido o molecolare, atteso che tale divieto
andrebbe ritenuto illegittimo, sproporzionato e discriminatorio, in
quanto impediva lo svolgimento dell'attivita' lavorativa e comportava
la perdita della retribuzione, senza al contempo impedire la
circolazione della infezione e men che mai garantire la sicurezza del
luogo di lavoro, ne' varrebbe a giustificare tale divieto la
possibilita' offerta al lavoratore di ottenere un certificato
temporaneo, previa effettuazione di un tampone, perche' sottoporsi
ogni quarantotto ore ad un tempone si sarebbe tradotto in una
inammissibile ulteriore discriminazione, in quanto il lavoratore in
tal modo, a parita' di funzioni, avrebbe verrebbe percepito una
retribuzione, di fatto, inferiore (al netto dei costi da sostenersi);
l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli
articoli 1, 2, 4, 32 e 36 della Costituzione, dell'art. 1, del
decreto-legge n. 1/2022, convertito dalla legge n. 21/2022, che,
introducendo l'art. 4-quinquies del decreto-legge n. 44 del 2021, ha
previsto il divieto di accedere ai luoghi di lavoro per tutti i
lavoratori, pubblici e privati, ultracinquantenni che non fossero in
possesso del certificato verde da vaccinazione o guarigione, cosi'
impedendo lo svolgimento di attivita' lavorativa e privando della
retribuzione tutti i lavoratori che avessero piu' di cinquanta anni,
apparendo come una misura sproporzionata (prevista per tutti i
lavoratori ultracinquantenni, a prescindere dal tipo di mansioni
svolte e dalle modalita' di esecuzione della prestazione, e senza
prevedere forme alternative di esecuzione della prestazione, come il
lavoro agile), inefficace a contenere la diffusione del virus e
coercitiva, imponendo al lavoratore di scegliere tra il sottoporsi
alla vaccinazione e il perdere il proprio lavoro e la propria fonte
di sostentamento, di fatto risultando una forma di trattamento
sanitario obbligatorio;
l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli
articoli 2, 3, e 36 della Costituzione, dell'art. 1, del
decreto-legge n. 1/2022, convertito dalla legge n. 21/2022, che
introducendo l'art 4-quinquies del decreto-legge n. 44 del 2021, ha
sancito la mancata spettanza della retribuzione e di ogni altro
emolumento connesso al rapporto di lavoro per i lavoratori
ultracinquantenni che non fossero in possesso del super green pass o
del green pass rafforzato, senza prevedere la corresponsione di un
assegno alimentare idoneo a garantire loro un minimo vitale per il
sostentamento, assegno che, avendo natura assistenziale, viene
generalmente riconosciuto ai lavoratori in caso di sospensione
disciplinare o cautelare, e cio' a fronte di una condotta libera e
lecita del soggetto (quale sarebbe quella di non sottoporsi alla
vaccinazione), espressamente ritenuta dalla legge priva di rilevanza
disciplinare.
Instauratosi il contraddittorio, l'amministrazione resistente si
e' regolarmente costituita in giudizio per il tramite dell'avvocatura
erariale, la quale, alla luce della normativa in discussione, ha
chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il
difensore delle ricorrenti ha dato atto che le stesse erano state
riammesse in servizio in data 2 maggio 2022 ed ha dichiarato di
rinunciare al ricorso proposto in via d'urgenza, per cui il giudice
ha dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda cautelare.
Indi, rinviato il procedimento su richiesta del difensore delle
ricorrenti, ritenuta la causa matura per la decisione e concesso
termine per note difensive, all'esito dell'udienza del 7 febbraio
2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter del
codice di procedura civile, e' stata emessa la presente ordinanza.
2. Ricognizione normativa.
Giova effettuare una breve ricostruzione del quadro normativo
vigente, per quanto di interesse per le questioni oggetto di causa.
Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n.
127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n.
165, ha introdotto gli articoli 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, stabilendo, a decorrere dal 15
ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il
divieto di accedere ai luoghi di lavoro per i lavoratori del settore
pubblico (compresi i magistrati, i soggetti titolari di cariche
elettive o di cariche istituzionali di vertice, i membri ed i
dipendenti degli organi costituzionali,...
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