Ordinanza 2025-02-17 74. Ordinanza del 17 febbraio 2025 del Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da E.A. L. e G.B.R. C. contro Assessorato delle infrastrutture e della mobilita' della Regione siciliana. Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) - Obbligo, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, per il personale delle amministrazioni pubbliche (nel caso di specie: dipendenti della Regione sicilia.

Published date30 Aprile 2025
Enactment Date17 Febbraio 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue18
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
Extracted Content
TRIBUNALE DI CATANIA Sezione lavoro Il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 7 febbraio 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter del codice di procedura civile, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) nella causa iscritta al n. 2412/2022 R.G.L. Promossa da L. E. A. e C. G. B. R., con il patrocinio degli avv.ti Francesca Marchi e Claudia Giacquinta - ricorrenti. Contro assessorato infrastrutture e mobilita' - Dipartimento infrastrutture mobilita' e trasporti della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania - resistente. 1. Ricostruzione dei fatti. Le parti ricorrenti in epigrafe indicate sono dipendenti a tempo indeterminato della Regione Sicilia e prestano (o, quantomeno, prestavano al momento del deposito del ricorso) servizio presso l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Catania, la sig.ra L. nella qualifica di istruttore direttivo e la sig.ra C. nella qualifica di operatore amministrativo. Con ricorso depositato in data 26 marzo 2022, le ricorrenti hanno esposto che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, e' stato impedito loro di accedere nella sede di servizio in attuazione della previsione di cui al decreto-legge n. 127/2021, convertito dalla legge n. 165/2021, esse non essendosi sottoposte alla vaccinazione imposta per contrastare il fenomeno epidemiologico SARS-CoV-2 e, pertanto, essendo sprovviste della relativa certificazione (c.d. green pass); hanno lamentato, che, a decorrere da tale data, sono state considerate assenti dal lavoro e non hanno piu' percepito la retribuzione, ne' qualsiasi altro emolumento legato al rapporto di lavoro, e che e' stata loro chiesta la restituzione degli stipendi che, comunque, erano stati loro versati per il mese di ottobre, novembre e, in parte, dicembre 2021. Deducendo il loro stato di necessita' economica discendente dal venir meno della fonte di sostentamento che era assicurato dal godimento della retribuzione, hanno chiesto in via d'urgenza al Tribunale adito di essere reintegrate nel posto di lavoro, con il pagamento delle retribuzioni dovute al momento dell'interdizione dal luogo di lavoro sino all'effettiva reintegra, ovvero, in subordine, di disporre il pagamento di un congruo assegno alimentare, in attesa della definizione del processo. Nel merito, previa, ove necessario, disapplicazione della normativa sopra citata e remissione alla Corte costituzionale delle relative questioni di legittimita' costituzionale, hanno domandato di accertare, dichiarare e ritenere il loro diritto ad essere immediatamente reintegrate nel posto di lavoro e ad ottenere il pagamento della retribuzione, e di ogni altro emolumento comunque denominato, incluso il versamento dei contributi pensionistici direttamente all'ente previdenziale, con decorrenza dal 15 ottobre 2021, o in via meramente gradata con decorrenza dal 15 febbraio 2022, e fino alla effettiva reintegra, con conseguente condanna della parte resistente alla immediata reintegra delle lavoratrici ed al pagamento delle somme pretese; in via meramente gradata, hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto, per il periodo ricompreso tra il 15 ottobre 2021 e l'effettiva ripresa del servizio, a percepire quanto meno un assegno c.d. alimentare, in ragione del 50% della retribuzione corrente, o di quella diversa, maggior o minore, somma che dovesse essere ritenuta equa e di giustizia, oltre agli assegni per i carichi di famiglia. A sostegno delle loro domande, le ricorrenti hanno dedotto: la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, delle disposizioni (art. 1) del decreto-legge n. 1/2022, convertito dalla legge n. 21/2022, che, introducendo l'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021, hanno sancito l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti ultracinquantenni (fossero o non fossero lavoratori), argomentando sulla base del carattere sperimentale della vaccinazione anti COVID-19 e della mancanza di certezze in ordine alla idoneita' del vaccino ad impedire la circolazione del virus (dal positivo riscontro della quale soltanto discenderebbe l'esigenza di tutelare l'interesse collettivo alla salute a scapito del diritto fondamentale del singolo ad autodeterminarsi in materia di tutela della salute propria) e alla inesistenza di ripercussioni negative (sotto forma di effetti avversi o malori improvvisi o compromissione del sistema immunitario) per coloro che alla vaccinazione si sottopongano; la illegittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 1, 2, 4, 32 e 36 della Costituzione, degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 127/2021, convertito dalla legge n. 165/2021, che, introducendo gli articoli 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, hanno stabilito, a decorrere dal 15 ottobre 2021, il divieto di accedere ai luoghi di lavoro per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato che non fossero in possesso e, su richiesta, non avessero esibito il certificato verde attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o lo stato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 o l'effettuazione, con esito negativo, di un test antigenico rapido o molecolare, atteso che tale divieto andrebbe ritenuto illegittimo, sproporzionato e discriminatorio, in quanto impediva lo svolgimento dell'attivita' lavorativa e comportava la perdita della retribuzione, senza al contempo impedire la circolazione della infezione e men che mai garantire la sicurezza del luogo di lavoro, ne' varrebbe a giustificare tale divieto la possibilita' offerta al lavoratore di ottenere un certificato temporaneo, previa effettuazione di un tampone, perche' sottoporsi ogni quarantotto ore ad un tempone si sarebbe tradotto in una inammissibile ulteriore discriminazione, in quanto il lavoratore in tal modo, a parita' di funzioni, avrebbe verrebbe percepito una retribuzione, di fatto, inferiore (al netto dei costi da sostenersi); l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 1, 2, 4, 32 e 36 della Costituzione, dell'art. 1, del decreto-legge n. 1/2022, convertito dalla legge n. 21/2022, che, introducendo l'art. 4-quinquies del decreto-legge n. 44 del 2021, ha previsto il divieto di accedere ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori, pubblici e privati, ultracinquantenni che non fossero in possesso del certificato verde da vaccinazione o guarigione, cosi' impedendo lo svolgimento di attivita' lavorativa e privando della retribuzione tutti i lavoratori che avessero piu' di cinquanta anni, apparendo come una misura sproporzionata (prevista per tutti i lavoratori ultracinquantenni, a prescindere dal tipo di mansioni svolte e dalle modalita' di esecuzione della prestazione, e senza prevedere forme alternative di esecuzione della prestazione, come il lavoro agile), inefficace a contenere la diffusione del virus e coercitiva, imponendo al lavoratore di scegliere tra il sottoporsi alla vaccinazione e il perdere il proprio lavoro e la propria fonte di sostentamento, di fatto risultando una forma di trattamento sanitario obbligatorio; l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 2, 3, e 36 della Costituzione, dell'art. 1, del decreto-legge n. 1/2022, convertito dalla legge n. 21/2022, che introducendo l'art 4-quinquies del decreto-legge n. 44 del 2021, ha sancito la mancata spettanza della retribuzione e di ogni altro emolumento connesso al rapporto di lavoro per i lavoratori ultracinquantenni che non fossero in possesso del super green pass o del green pass rafforzato, senza prevedere la corresponsione di un assegno alimentare idoneo a garantire loro un minimo vitale per il sostentamento, assegno che, avendo natura assistenziale, viene generalmente riconosciuto ai lavoratori in caso di sospensione disciplinare o cautelare, e cio' a fronte di una condotta libera e lecita del soggetto (quale sarebbe quella di non sottoporsi alla vaccinazione), espressamente ritenuta dalla legge priva di rilevanza disciplinare. Instauratosi il contraddittorio, l'amministrazione resistente si e' regolarmente costituita in giudizio per il tramite dell'avvocatura erariale, la quale, alla luce della normativa in discussione, ha chiesto il rigetto del ricorso. All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il difensore delle ricorrenti ha dato atto che le stesse erano state riammesse in servizio in data 2 maggio 2022 ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto in via d'urgenza, per cui il giudice ha dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda cautelare. Indi, rinviato il procedimento su richiesta del difensore delle ricorrenti, ritenuta la causa matura per la decisione e concesso termine per note difensive, all'esito dell'udienza del 7 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter del codice di procedura civile, e' stata emessa la presente ordinanza. 2. Ricognizione normativa. Giova effettuare una breve ricostruzione del quadro normativo vigente, per quanto di interesse per le questioni oggetto di causa. Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, ha introdotto gli articoli 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, stabilendo, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il divieto di accedere ai luoghi di lavoro per i lavoratori del settore pubblico (compresi i magistrati, i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, i membri ed i dipendenti degli organi costituzionali,...

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