n. 43 ORDINANZA 11 - 15 marzo 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento nel procedimento penale a carico di N.G. con ordinanza dell'11 giugno 2012, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ordinanza dell'11 giugno 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non prevede che anche il giudice dell'esecuzione possa sostituire con il lavoro di pubblica utilita' le pene dell'arresto e dell'ammenda inflitte per i reati previsti dal medesimo art. 186, fuori dei casi indicati dal comma 2-bis, quando il condannato ne faccia richiesta prima dell'inizio dell'esecuzione della pena e il punto non abbia gia' formato oggetto di esame e di decisione da parte del giudice della cognizione;

che il rimettente riferisce di essere investito, quale giudice dell'esecuzione, dell'istanza proposta da una persona condannata, con decreto penale divenuto irrevocabile a seguito di rinuncia all'opposizione, alla pena di seimila euro di ammenda (di cui cinquemila in sostituzione di venti giorni di arresto), per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, commi 2, lettera b, e 2-sexies, cod. strada);

che il condannato ha chiesto che la pena inflittagli sia sostituita, ai sensi della norma censurata, con la sanzione del lavoro di pubblica utilita', producendo la dichiarazione di disponibilita' e il programma di lavoro dell'ente che dovrebbe beneficiare delle proprie prestazioni (indicato nella Lega italiana per la lotta contro l'Aids);

che l'istante ha, altresi', precisato di non aver potuto formulare la richiesta di sostituzione nel corso del giudizio di cognizione, per difetto di positivi riscontri da parte degli altri centri di assistenza e di volontariato all'epoca contattati;

che, ad avviso del giudice a quo, l'istanza non sarebbe suscettibile di accoglimento, dovendosi escludere, in base all'univoco tenore letterale dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che la sostituzione richiesta possa essere disposta dal giudice dell'esecuzione in un momento successivo alla formazione del giudicato;

che, per questo verso, la norma denunciata si porrebbe tuttavia in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.;

che il lavoro di pubblica utilita' costituirebbe, infatti, una pena «meno afflittiva, piu' socialmente utile ed economica, piu' moralmente accettabile e soprattutto piu' in linea con la funzione rieducativa» rispetto alle pene tradizionali dell'arresto e dell'ammenda;

che la norma censurata riconnette, inoltre, al regolare svolgimento dell'attivita' lavorativa gratuita in favore della collettivita' una serie di vantaggi (estinzione del reato, riduzione a meta' del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo), atti a consentire un «piu' rapido ed agevole reinserimento dei condannati nella normale vita sociale e lavorativa»;

che il lavoro...

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