N. 48 ORDINANZA 20 febbraio 2012 - 7 marzo 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato va determinata tenendo conto anche 'dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito', sollevata Giudice di pace di Anzio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.

Il Presidente: Quaranta Il Redattore: Gallo Il Cancelliere: Melatti Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alle parole 'dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito', promosso con ordinanza depositata il 24 maggio 2011 dal Giudice di pace di Anzio nel giudizio vertente tra Patrizia De Annuntiis e la s.p.a Acqualatina, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti l'atto di costituzione di Patrizia De Annuntiis e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio nel quale una utente del servizio idrico integrato aveva richiesto alla s.p.a. Acqualatina, gestore di tale servizio, la ripetizione delle somme pagate a titolo di canone di utenza, perche' questo era stato fissato in misura 'esagerata e sproporzionata comunque al valore di mercato del bene fornito', il Giudice di pace di Anzio, con ordinanza depositata il 24 maggio 2011, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato va...

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