N. 46 ORDINANZA 20 febbraio 2012 - 7 marzo 2012

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento del Ministro della giustizia del 14 luglio 2011, protocollo numero GDAP-0254681-2011, con il quale e' stato disposto di non dare esecuzione all'ordinanza n. 3031, del 9 maggio 2011, del Magistrato di sorveglianza di Roma, promosso dallo stesso Magistrato di sorveglianza di Roma con ricorso depositato in cancelleria il 14 novembre 2011, ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilita'.

Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Roma, con ricorso depositato il 14 novembre 2011, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del 'Governo della Repubblica, nelle persone del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia', al fine di sentir dichiarare che - ai sensi degli articoli 2, 3, 24, 110 e 113 della Costituzione - non spetta al Ministro della giustizia ne' ad altro organo di Governo disporre che non venga data esecuzione ad un provvedimento del Magistrato di sorveglianza, assunto a norma degli articoli 14-ter, 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), con il quale sia stato dichiarato, in via definitiva, che un determinato comportamento dell'Amministrazione penitenziaria e' lesivo di un diritto del detenuto reclamante;

che il ricorrente premette in fatto come, con provvedimento del 29 ottobre 2010, il competente Direttore generale del Ministero della giustizia avesse disposto che fosse preclusa, per tutti i detenuti sottoposti a regime di sospensione delle regole trattamentali (art. 41-bis ord. pen.), nella Casa circondariale di Roma, Rebibbia Nuovo Complesso, la ricezione dei programmi televisivi irradiati sui canali 'Rai Sport' e 'Rai Storia';

che uno dei detenuti interessati aveva proposto, a norma degli artt. 35 e 69 ord. pen., un reclamo innanzi al Magistrato di sorveglianza, sul presupposto che l'indicato provvedimento avrebbe leso il suo diritto soggettivo all'informazione;

che il Magistrato investito del reclamo, dopo aver condotto il procedimento regolato dall'art. 14-ter ord. pen., aveva provveduto con ordinanza del 9 maggio 2011, stabilendo che l'oscuramento delle emissioni di 'Rai Sport' e di 'Rai Storia' aveva effettivamente leso un diritto soggettivo del detenuto, ed annullando di conseguenza il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria, con l'ordine di ripristinare la possibilita' per il reclamante di assistere ai programmi trasmessi sui canali indicati;

che, in particolare, il Magistrato di sorveglianza aveva affermato sussistere uno specifico diritto soggettivo dei detenuti ad essere informati, promanante dall'art. 21 Cost. ed esplicitamente tutelato dagli artt. 18 e 18-ter ord. pen.;

che l'esercizio di tale diritto, per i detenuti sottoposti a regime di sospensione delle regole trattamentali, potrebbe essere oggetto di particolari limitazioni solo in applicazione del comma 2-quater, lettera a), dell'art. 41-bis ord. pen., cioe' allo scopo di prevenire contatti tra gli stessi detenuti ed i membri...

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