N. 44 ORDINANZA 20 febbraio 2012 - 7 marzo 2012

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 2007, n. 14, recante 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)', promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia nel procedimento vertente tra la Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) - Onlus e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed altri con ordinanza del 13 gennaio 2011, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 gennaio 2011, il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, recante 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)', deducendo la violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, dell'art. 4, primo comma, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nonche' dell'art. 6, primo comma, numero 3), del medesimo statuto (parametro, quest'ultimo, evocato solo in motivazione);

che il giudice a quo premette di essere investito del ricorso proposto dalla Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) - Onlus per l'annullamento del provvedimento del 24 giugno 2008, con il quale, al fine di prevenire danni alle colture, e' stato consentito, in deroga ai vigenti divieti in materia, l'abbattimento di ottantacinque cinghiali in Provincia di Pordenone, autorizzando alla sua esecuzione gli agenti di vigilanza venatori provinciali, con l'ausilio di 'cacciatori di cui all'art. 7, comma 6', della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2007, iscritti nell'apposito elenco provinciale istituito con delibera della Giunta regionale 6 agosto 2007, n. 1963;

che, unitamente ad altri motivi che investono il provvedimento impugnato nel suo complesso, la parte ricorrente ha censurato, in modo particolare, il fatto che siano stati autorizzati all'esecuzione dell'abbattimento in deroga anche i 'cacciatori', cui detto compito non potrebbe essere, di contro, demandato in base alle previsioni dell'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.

157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);

che, secondo il giudice a...

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