ORDINANZA 19 aprile 2024 - Modifiche e integrazioni al Testo Unico della Ricostruzione Privata di cui all'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022; nonche' all'Ordinanza n. 174 del 9 aprile 2024 e all'Ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023. (Ordinanza n. 180). (24A03241)
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024 Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023 Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 9 (rubricato «Edilizia in zona rurale») del TURP, ai sensi del quale: «Per migliorare la funzionalita' dell'azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all'attivita' produttiva puo' avvenire in adiacenza o in prossimita' di altri edifici rurali di proprieta' della stessa, ovvero con accorpamento degli stessi, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti» Ritenuto che per tutti gli edifici appartenenti all'azienda agricola, deve essere consentito presentare un'unica domanda, con affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, selezionata con le modalita' indicate nel Testo unicoe che l'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento deve essere individuato nel minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto e che i costi derivanti dall'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di volumetrie e/o superficie devono essere in ogni caso assunti in accollo dal titolare del contributo Visto, in particolare, l'art. 14 (rubricato «Interventi unitari») del TURP, ai sensi del quale: «1. Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, e' comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda due o piu' edifici danneggiati con destinazione abitativa e/o produttiva e/o destinate a pertinenza contigui e/o strutturalmente interconnessi. 2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui al precedente art. 13. 3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di cui all'art. 124 comma 1, del presente Testo unico. 4. Resta ferma l'applicazione del precedente art. 13, comma 2, in ordine ai quorum deliberativi, nonche' dei commi 5 e 6 del medesimo articolo. 5. La domanda di contributo dovra' essere corredata dal verbale di assemblea, dalle procure e autocertificazioni sulla base dei modelli individuati da specifici atti del Commissario straordinario. Le spese tecniche correlate alle attivita' professionali di competenza dei rappresentanti del condominio non sono ammesse a contributo. 6. In presenza di piu' proprietari e' possibile prevedere la costituzione del consorzio o di altre forme associative per gestire l'intervento unitario. In tal caso, qualora il numero di edifici - di cui al comma 1 - sia almeno pari a tre, ove ne ricorrano i presupposti, trovano applicazione le previsioni di cui al secondo periodo del comma 2 del precedente art. 11. 7. Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale e' calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici.» Ritenuto di dover chiarire che, al di fuori dei casi attualmente previsti nell'art. 14, in presenza di un complesso immobiliare con destinazione d'uso produttiva ed al fine di migliorare la funzionalita' dell'azienda, la ricostruzione degli edifici possa avvenire in adiacenza o in prossimita' di altri edifici di proprieta' del medesimo soggetto legittimato, ovvero con accorpamento degli stessi. Anche in questo caso si ritiene che debba essere consentito presentare un'unica domanda, con affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, selezionata con le modalita' indicate nel presente Testo unicoe che l'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento debba essere individuato nel minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto e che i costi derivanti dall'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di volumetrie e/o superficie debbano in ogni caso assunti in accollo dal titolare del contributo Visto, in particolare, l'art. 27 in materia di trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive, e in particolare, i commi 9 e 10, del TURP che stabiliscono: «9. Fermo restando la ripresa dell'attivita' economica all'interno delle stalle, fienili o depositi danneggiati a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilita' degli stessi, in deroga al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, le strutture temporanee di cui al precedente comma possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti: a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 10, nel caso di interventi sull'edificio...
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