ORDINANZA 18 aprile 2024 - Riallocazione fondi non utilizzati di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016. (Ordinanza n. 179). (24A03240)

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la

ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica

dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24

agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e, in particolare:

(i) l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo

(ii) l'art. 20 (rubricato «Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016») che stabilisce quanto segue:

1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'art. 4 e' trasferita sulle contabilita' speciali di cui al comma 4 del medesimo art. 4 ed e' riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all'art. 1, con priorita' per le imprese, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'art. 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'art. 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori.

2. I criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'art. 1, comma 5.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato

(iii) l'art. 24 (rubricato «Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici») che prevede quanto segue:

1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all'art. 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilita'...

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