N. 284 ORDINANZA 17 - 28 ottobre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis nell'art.

10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso dal Giudice di pace di Bari nel procedimento vertente tra A. D. e il Comune di Bari con ordinanza del 27 settembre 2010, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il Giudice di pace di Bari, con ordinanza iscritta al n. 61 del ruolo ordinanze dell'anno 2011, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis nell'art. 10 del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui dispone, anche con riferimento ai giudizi previsti dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che 'nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato nell'art. 30 del presente testo unico';

che il rimettente deduce che il ricorrente nel giudizio a quo, nell'impugnare il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 146...

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