ORDINANZA 16 agosto 2016 - Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attivita' economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Toscana. (Ordinanza n. 383). (16A06205)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto in particolare il comma 2 del richiamato art. 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita' (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilita' 2016), con cui e' stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi...

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