n. 3 ORDINANZA 13 gennaio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato), promosso dal Tribunale di Nocera Inferiore, nel procedimento vertente tra R. C. ed altra e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 24 marzo 2011 iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore - nel procedimento di reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile da C.R. avverso l'ordinanza di rigetto del suo ricorso in via d'urgenza volto ad ottenere, in via principale, la declaratoria di nullita' e/o illegittimita' del provvedimento della pubblica amministrazione che gli aveva revocato l'autorizzazione all'esercizio della professione forense, in subordine la sospensione del medesimo provvedimento ed il contestuale riconoscimento della provvisoria riviviscenza dell'atto autorizzativo all'esercizio della suddetta professione - ha, con ordinanza depositata il 24 marzo 2011, iscritta al n. 59 del registro ordinanze dell'anno 2013, sollevato questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nonche' al canone della ragionevolezza intrinseca riconducibile all'art. 3, secondo comma, Cost., degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato);

che, ad avviso del collegio rimettente, che richiama le argomentazioni esposte dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, a fondamento di identico dubbio di legittimita' costituzionale della normativa in oggetto (e' citata l'ordinanza n. 24689 del 6 dicembre 2010), le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., come pure il parametro della ragionevolezza intrinseca di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., perche', non solo imporrebbero un sacrificio irragionevolmente lesivo del sicuro e giustificato affidamento di mantenere nel tempo lo stato di avvocati part-time maturato da tutti i dipendenti pubblici i quali, come il ricorrente nel giudizio a quo, si erano avvalsi da diversi anni dell'opzione in tal senso prevista dalla...

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