ORDINANZA 12 luglio 2018 - Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77- Annualita' 2016. (Ordinanza n. 532). (18A04939)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 ed i connessi allegati 1, 2 e 2-bis recanti l'elenco dei Comuni colpiti;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, concernente le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, con il quale vengono istituiti incentivi fiscali per favorire gli interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili privati;

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 5 gennaio 2017, n. 4, ove, per l'anno 2016, una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle universita' e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attivita' di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno...

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