DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2011 - Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Testo aggiornato). (11A07864)

Capo I

Norme generali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle Autorita' politiche interessate;

Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali

Decreta

Art. 1

Denominazioni

  1. Nel presente decreto sono denominati:

    1. decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

    2. legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

    3. Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    4. Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;

    5. Segretariato generale, Segretario generale, Vice Segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario generale ed il Vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    6. strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli Uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;

    7. Uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;

    8. servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

    Capo I

    Norme generali

    Art. 2

    Strutture della Presidenza

  2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente:

    1. l'Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;

    2. l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente;

    3. l'Ufficio del consigliere diplomatico;

    4. l'Ufficio del consigliere militare;

    5. l'Ufficio del cerimoniale di Stato.

  3. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali:

    1. Dipartimento per gli affari regionali;

    2. Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica;

    3. Dipartimento della funzione pubblica;

    4. Dipartimento della gioventu';

    5. Dipartimento per le pari opportunita';

    6. Dipartimento per le politiche europee;

    7. Dipartimento per il programma di Governo;

    8. Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

    9. Dipartimento per le riforme istituzionali;

    10. Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;

    11. Dipartimento per le politiche antidroga;

    12. Dipartimento per le politiche della famiglia;

    13. Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

    14. Dipartimento della protezione civile;

    15. Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;

    16. Ufficio nazionale per il servizio civile;

    17. Ufficio per lo sport;

    18. Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

    19. Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

  4. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per il supporto tecnico - gestionale:

    1. Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

    2. Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

    3. Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

    4. Ufficio per il controllo interno;

    5. Ufficio del Segretario generale;

    6. Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;

    7. Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane;

    8. Dipartimento per le risorse strumentali;

    9. Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile;

    10. Ufficio onorificenze e araldica;

    11. Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.

  5. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilita' non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.

  6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono Uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane.

  7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.

  8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalita' dell'Ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.

  9. Nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza opera la Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituzione di alta formazione e ricerca, disciplinata dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.178.

    Capo I

    Norme generali

    Art. 3

    Disposizioni di carattere generale

  10. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilita' di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il Segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale. Egli e' altresi' responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonche' dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il Segretario generale risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro o Sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge.

  11. Il Segretario generale predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della Presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le modalita' stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia contabile. Sul progetto di bilancio, il Presidente acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.

  12. Il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le strutture del Segretariato, il Segretario generale impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attivita' da svolgere.

  13. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche per delega, di responsabilita' gestionali, possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.

  14. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio...

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