LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 29 - Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 30 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Il Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica, di seguito denominato BURVET, e' lo strumento di conoscenza e pubblicita' legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli altri atti che vi sono pubblicati.

  1. Il BURVET e' redatto in forma digitale e diffuso in via telematica, con modalita' volte a garantire l'autenticita', l'integrita' e la conservazione degli atti pubblicati.

    Art. 2

    Articolazione, edizioni e periodicita' del BURVET 1. Il BURVET si articola in quattro parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 3, 4, 5 e 6.

  2. I singoli numeri del BURVET sono ordinati progressivamente per ogni anno e, in relazione a particolari esigenze e necessita' individuate dagli organi regionali o dalla struttura di cui all'art.

    13, possono essere pubblicati in supplemento, rispetto alla edizione ordinaria, oppure in edizione speciale e straordinaria in conformita' al manuale di cui all'art. 14.

  3. Il BURVET e' pubblicato esclusivamente in forma digitale nel sito istituzionale della Regione con periodicita' settimanale, fatte salve eventuali diverse esigenze editoriali, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.

  4. Nel BURVET non sono pubblicati gli atti di mera esecuzione di provvedimenti amministrativi o atti di rilevanza esclusivamente interna.

    Art. 3

    Articolazione - parte prima 1. Nella parte prima del BURVET sono pubblicati:

    1. le leggi regionali statutarie;

    2. le leggi e i regolamenti regionali.

      Art. 4

      Articolazione - parte seconda 1. La parte seconda del BURVET e' suddivisa in due sezioni:

    3. nella sezione prima sono pubblicati:

      1) le circolari emanate dal Presidente della Giunta regionale;

      2) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;

      3) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;

      4) i decreti e le ordinanze dei dirigenti delle strutture della Giunta regionale;

      5) i decreti dei dirigenti delle strutture del Consiglio regionale;

      6) i decreti dei segretari della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

      7) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

    4. nella sezione seconda sono pubblicati:

      1) le deliberazioni del Consiglio regionale;

      2) le deliberazioni della Giunta regionale.

      Art. 5

      Articolazione - parte terza 1. Nella parte terza del BURVET sono pubblicati:

    5. le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;

    6. le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione e' parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimita' costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in cui la Regione e' parte;

    7. le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di legittimita' costituzionale di leggi regionali;

    8. i bandi e gli avvisi di concorso della Regione e degli altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali;

    9. i bandi e gli avvisi relativi ad appalti della Regione e degli altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali;

    10. gli avvisi e i comunicati la cui pubblicazione sia disposta dalla Giunta regionale o dal suo Presidente;

    11. gli avvisi e i comunicati finalizzati alla informazione, alla conoscenza o alla partecipazione al processo di formazione della volonta' della Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente del Consiglio regionale;

    12. gli avvisi e i comunicati di altri enti pubblici e soggetti privati la cui pubblicazione sia prevista da leggi statali o regionali.

      Art. 6

      ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT