LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 2010, n. 14 - Ordinamento delle aree sciabili attrezzate

IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito d'applicazione 1. La presente legge disciplina:

  1. la sicurezza ed il comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate;

  2. la gestione delle aree sciabili attrezzate per garantire la sicurezza;

  3. la procedura che regola la disponibilita' e la servitu' delle aree sciabili attrezzate.

    Art. 2

    Aree sciabili attrezzate 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o tecnico, aperte al pubblico ed abitualmente riservate alla pratica dello sci, ai sensi del comma 2.

    1. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata:

  4. le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci, snowboard o attrezzi similari, escluse le piste da fondo e da slittino;

  5. gli impianti a fune con servizio sciistico;

  6. gli impianti d'innevamento ad eccezione delle infrastrutture tecniche e delle condutture di alimentazione;

  7. le infrastrutture ricreative riservate ai bambini, servite o meno da impianti di risalita;

  8. le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;

  9. le aree riservate agli allenamenti ed alle gare;

  10. le aree non preparate riservate alla pratica dello sci.

    1. Le aree situate al di fuori delle aree sciabili attrezzate non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

      Art. 3

      Gestori delle aree sciabili attrezzate 1. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, nonche' i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica.

      Art. 4

      Utenti delle aree sciabili attrezzate 1. Sono utenti delle aree sciabili attrezzate coloro che vi accedono equipaggiati di sci, snowboard o attrezzi similari.

      Art. 5

      Benestare all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate 1. Il Comune, prima del rilascio della concessione edilizia, richiede al direttore o alla direttrice della Ripartizione provinciale Turismo il benestare all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), e), f) e

      g).

    2. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo rilascia il benestare di cui al comma 1 previo parere dei seguenti uffici e dopo avere eventualmente costituito la servitu' ai sensi dell'art. 24:

  11. dell'ispettorato forestale competente per territorio, con riferimento alla situazione forestale, all'idoneita' sotto l'aspetto idrogeologico, nonche' al pericolo di frane;

  12. dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, con riferimento alle eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe;

  13. del servizio provinciale prevenzione valanghe, con riferimento alla potenziale eventualita' di caduta valanghe.

    1. Eseguito l'apprestamento delle aree sciabili attrezzate, l'interessato ha l'obbligo di comunicare al comune competente e per conoscenza alla Ripartizione provinciale Turismo il completamento dell'opera. La comunicazione e' accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, che certifica la conformita' delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato nonche' l'osservanza delle prescrizioni contenute nel benestare di cui al comma 1.

      Art. 6

      Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate 1. All'interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare, nelle giornate in cui non si svolgano manifestazioni agonistiche, i tratti o le porzioni da riservare agli allenamenti con sci, snowboard e attrezzi similari.

    2. Le aree di cui al comma 1 devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

    3. All'interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci, lo snowboard e con attrezzi similari.

    4. Le aree di cui al comma 3 devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere regolarmente mantenute e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.

    5. All'interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello sci. Tali aree devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.

      Art. 7

      Requisiti tecnici generali delle piste da sci 1. Le piste devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque in zone protette o vigilate per scongiurare tali pericoli, e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico.

    6. Le piste devono essere possibilmente prive di ostacoli atipici tali da costituire un pericolo durante l'apertura al transito degli utenti. Qualora gli ostacoli atipici non possano essere rimossi, essi devono essere opportunamente segnalati e protetti.

    7. L'area comune a piu' piste deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenza tali da consentire l'agevole scorrimento degli utenti provenienti dalle piste confluenti.

      Art. 8

      Classificazione 1. Le piste da sci sono classificate a seconda del grado di difficolta'. Le relative caratteristiche sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

      Art. 9

      Delimitazione 1. Le piste da sci sono delimitate lateralmente a cura del gestore dell'area sciabile attrezzata, in modo tale da rendere chiaramente visibile il tracciato ed il confine tra area sciabile attrezzata ed area non attrezzata, anche in condizioni di scarsa visibilita'.

    8. Ove la delimitazione delle piste non e' resa visibile dalla presenza di elementi naturali, essa e' realizzata mediante elementi artificiali quali segnali, nastri colorati o simili. La delimitazione della pista puo' essere anche segnalata da un bordo pista rialzato ove sia chiaramente visibile il passaggio dalla pista preparata alla neve non battuta.

    9. L'area adiacente ai bordi delle piste e' adeguatamente protetta contro pericoli atipici a cura del gestore dell'area sciabile attrezzata.

    10. La delimitazione della pista mediante elementi artificiali puo' essere omessa:

  14. nei tratti in cui la pista e' delimitata da elementi naturali;

  15. nei tratti in cui reti ovvero altri strumenti di sicurezza, purche' ben visibili, siano collocati in aderenza al bordo della pista;

  16. nei tratti di confluenza o di raccordo delle piste.

    1. Le protezioni previste dal presente articolo devono sempre prevedere l'utilizzo di materiali atti ad assorbire la decelerazione.

      Art. 10

      Segnaletica 1. Le aree sciabili attrezzate sono dotate, a cura del gestore delle aree stesse, della necessaria segnaletica conforme a quella prevista dalla vigente normativa UNI.

    2. Presso le principali stazioni d'accesso all'area sciabile attrezzata e' collocato, in posizione ben visibile, un pannello con l'indicazione degli impianti e delle piste, della loro denominazione e del grado di difficolta' nonche' della loro agibilita'.

      Sul pannello sono indicati inoltre l'orario d'apertura e di chiusura degli impianti, l'ora di effettuazione dell'ultimo controllo da parte del servizio piste e gli orari abitualmente previsti per la battitura e la manutenzione della pista con mezzi meccanici o altri dispositivi tecnici.

    3. La segnaletica soddisfa in particolare le seguenti esigenze:

  17. indicare, all'inizio della pista ed in prossimita' delle principali varianti, diramazioni o biforcazioni della stessa, la denominazione o numerazione e il grado di difficolta';

  18. fornire, in prossimita' delle principali stazioni d'accesso agli impianti di risalita, indicazioni sull'ubicazione degli impianti e delle piste e sugli orari di apertura e chiusura;

  19. fornire tutte le indicazioni necessarie per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, con particolare riguardo alla condotta da adottare su determinati tratti di pista.

    1. Ulteriori disposizioni riguardanti la segnaletica ed i pannelli informativi sono stabilite con regolamento di esecuzione.

      Art. 11

      Obblighi del gestore 1. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, prima della loro apertura al pubblico, stipula apposito contratto di assicurazione di responsabilita' civile per i danni derivabili agli utenti e...

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