LEGGE REGIONALE 25 maggio 2012, n. 2 - Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali.
(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale n. 23/I-II della Regione Trentino-Alto Adige del 5 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10
-
All'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
'2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, tenuto conto nell'individuazione degli stessi organi di quanto eventualmente previsto nello statuto comunale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi.';
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
'4. Nelle materie disciplinate dalla legge regionale, i contratti collettivi possono introdurre una tersa disciplina solo ove cio' sia espressamente consentito dalla legge stessa o qualora si tratti di materia riservata alla contrattazione ai sensi del comma 6-bis.';
c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
'6-bis. E' riservata alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro.';
d) nel comma 9 alla lettera c) e' aggiunto il seguente periodo:
'. I comuni rendono pubbliche le disponibilita' dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altro ente';
e) nel comma 9 dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
'd-bis) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante la riammissione in servizio di personale cessato, sulla base della disciplina regolamentare fissata dall'ente.';
f) nel comma 29 le parole 'La giunta comunale' sono sostituite dalle parole 'L'organo preposto alla gestione individuato dall'ente';
g) nel comma 34 le parole 'della deliberazione' sono sostituite dalle parole 'del provvedimento';
h) nel comma 46 le parole 'salvo quanto previsto dai commi 54, 55 e 56' sono sostituite dalle parole 'salvo quanto previsto dalla legge regionale,';
i) il comma 47 e' sostituito dal seguente:
'47. La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi provinciali di lavoro e' subordinata alla conformita' delle disposizioni in materia disciplinare a quanto previsto dall'art. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, e alla previsione dell'equipollenza fra l'affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito internet dell'ente.';
l) nel comma 49 le parole ', eccettuati quelli verbali, sono adottati con deliberazione dalla giunta comunale. I provvedimenti disciplinari verbali vengono adottati dal responsabile della struttura di assegnazione.' sono sostituite dalle parole 'sono adottati dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente.
Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i provvedimenti disciplinari possono essere adottati anche da un organo tecnico collegiale individuato dall'ente.';
m) nel comma 50, le parole 'alla giunta' sono sostituite dalle seguenti: 'all'organo preposto alla gestione individuato dall'ente che decide sull'irrogazione della sanzione. Nelle amministrazioni dove per le ridotte dimensioni organizzative non sia possibile individuare una specifica struttura competente per i procedimenti disciplinari, la competenza e' demandata al segretario comunale.';
n) nel comma 52, le parole ', di procedimento penale in corso e di indagini preliminari penali' sono soppresse;
o) dopo il comma 52 e' aggiunto il seguente:
'52-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 46, i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale sono disciplinati dall'art. 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 55-ter il procedimento disciplinare viene riaperto d'ufficio.';
p) nel comma 57 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
'c-bis) e' consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attivita' agricola;';
q) nel comma 57 nella lettera d) e' aggiunto in fine il seguente periodo: 'E' consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attivita' lucrative;
l'autorizzazione e' revocata qualora l'attivita' esercitata influisca sulla regolarita' del servizio;';
r) nel comma 57 dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
'd-bis) non e' consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianita' nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha gia' svolto la medesima attivita', qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile ne' all'interno ne' all'esterno dell'amministrazione.';
s) il comma 58 e' sostituito dal seguente:
'58. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, viene autorizzato dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente all'esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita' di istituto della stessa amministrazione, sempre-che' l'ente non offra, entro un congruo termine, un impiego a tempo pieno. Per quanto non previsto si continuano ad applicare le norme statali in materia di incompatibilita' e cumulo di impieghi. E' consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attivita' agricola.';
t) dopo il comma 61 sono aggiunti i seguenti:
'61-bis. I compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attivita' autorizzati ai sensi del comma 57, lettera
d), compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria, non possono superare annualmente l'importo lordo di euro 20.000,00.
Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il rispetto del suddetto limite.
61-ter. Il limite previsto dal comma 61-bis si applica agli incarichi e alle attivita' autorizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.';
u) il comma 67 e' sostituito dal...
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