DECRETO 26 maggio 1998 - Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concemente: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardante: "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, recante: "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento"; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso in data 30 aprile 1998; Visti i pareri delle commissioni parlamentari della Camera e del Senato, resi rispettivamente in data 28 aprile e 30 aprile 1998; Vista la nota n. 27962/BL del 22 maggio 1998 del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta: Art. 1.

Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto si intendono: a) per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; b) per scuola, la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola; d) per credito formativo, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunita' europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987; e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione di attivita' didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati B e C, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree; f) per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative; g) per prove di valutazione conclusive, le modalita' di accertamento dell'apprendimento al termine di attivita' didattiche.

    Art. 2.

    Disposizioni generali

  2. Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea e della scuola sono disciplinati dalle universita' nei regolamenti didattici in conformita' ai criteri di cui al presente decreto.

  3. I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e della scuola sono determinati negli allegati B e C, sulla base dell'obiettivo formativo di cui all'allegato A. Le scelte delle universita' relative agli insegnamenti e alle altre attivita' didattiche sono definite in funzione del predetto obiettivo formativo.

  4. Le attivita' didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresi la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.

  5. Il corso di laurea e la scuola possono essere attivati anche sulla base di intese tra due o piu' universita'. In sede di definizione dei relativi ordinamenti, di progettazione e verifica delle attivita' didattiche, le universita' assicurano l'integrazione delle competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture di docenti dell'ateneo interessati su un piano di pari responsabilita'. Per la composizione degli organi delle predette strutture si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Per le finalita' di cui al presente decreto le universita' attivano opportune forme di collaborazione con gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonche' con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attivita' di laboratorio e di tirocinio. Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche sono realizzate dalle universita' sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'art 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

  6. Le attivita' didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attivita' di laboratorio e' destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attivita' di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, e' destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25 per cento dei crediti per la scuola.

  7. Le attivita' didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni universita' i regolamenti didattici: a) disciplinano le attivita' didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalita'; b) definiscono in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attivita' previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre; c) determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti; d) definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale; e) possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attivita' didattiche non possono superare le 100 ore.

  8. Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralita' di attivita' didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalita' delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attivita'. E' prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

  9. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attivita' svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attivita' del corso di laurea o della scuola.

  10. Nella organizzazione delle attivita' del corso di laurea e della scuola le universita' tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti.

    Art. 3.

    Criteri relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria

  11. Il corso di laurea ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

  12. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. Il tirocinio e' attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo e' compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonche', con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

  13. Il corso di laurea afferisce di norma alla facolta' di scienze della formazione, fermo restando quanto previsto all'art 2, comma 4, secondo periodo, in ordine all'integrazione degli organi; per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

    L'universita', ovvero le universita' d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 4, possono attivare il corso di laurea anche nell'ambito di un coordinamento interfacolta', definendo secondo i propri ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici ed amministrativi responsabili.

  14. L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri: a) fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna e' relativo ad attivita' didattiche di cui all'area n. 1 dell'allegato B); b) almeno il 35 per cento dei crediti...

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