L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione amministrativa e alla cartella di pagamento

AutoreAntonio Belsito
Pagine221-238
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1. L’infrazione e la sanzione amministrativa: ordinanza-ingiunzione ex art.
18 L. 689/1981. 2. Procedimento amministrativo per l’accertamento della
violazione. 3. Giudice competente. 4. Soggetto legittimato all’opposizione.
5. Il ricorso in opposizione. 6. Il giudizio di opposizione all’ordinanza-
ingiunzione. 7. Dal decreto penale di condanna alla sanzione amministrativa.
8. Impugnazione della sentenza. 9. Opposizione avverso l’iscrizione nei
ruoli notif‌icata a mezzo di cartelle di pagamento ex art. 442 c.p.c. e art.
24 D.lgs. 46/99.
L’OPPOSIZIONE
ALL’ORDINANZA-INGIUNZIONE
AMMINISTRATIVA
E ALLA CARTELLA
DI PAGAMENTO
CAPITOLO 9
SOMMARIO
222
1. L’infrazione e la sanzione amministrativa:
ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. 689/1981
I titolari delle aziende sono in proprio i destinatari delle san-
zioni irrogate dall’autorità amministrativa competente a seguito
di accertamenti di omissioni o violazioni di norme inerenti l’esple-
tamento delle attività lavorative.
L’ordinamento, onde concretizzare il principio della tutela del
contraente più debole, ha previsto un’attività di vigilanza tesa a
prevenire infrazioni ed accertare eventuali violazioni di disposi-
zioni inderogabili.
Tale vigilanza si estende ai rapporti di lavoro nonché al con-
trollo dell’osservanza della normativa di legislazione sociale e del
lavoro o dell’applicazione dei contratti collettivi e della disciplina
previdenziale.
Il legale rappresentante dell’impresa - datore di lavoro può
ricevere la notif‌icazione di una ordinanza-ingiunzione di paga-
mento a suo carico, quale sanzione pecuniaria, perchè ritenuto
responsabile della commissione di un illecito amministrativo (ad
es. aver omesso parzialmente o in toto il pagamento di contribuzioni
previdenziali per il personale dipendente) ma anche per eventuali
infrazioni commesse colposamente.
L’agente non è responsabile quando l’errore sul fatto non è
determinato da sua colpa.
Quando più persone concorrono in una violazione ammi-
nistrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa
disposta (art. 5 L. cit.), salvo che sia diversamente stabilito dalla
legge.
Esperito il procedimento amministrativo di accertamento
della violazione, l’autorità competente determina con ordinanza
motivata la somma dovuta quale sanzione e ne ingiunge il pa-
gamento all’autore della violazione ed alle persone che vi sono
obbligate solidalmente ex art. 18 L. 689/81.
Qualora l’autorità competente ritenga insussistenti gli elemen-
ti a carico della parte nei confronti della quale è stato espletato
il procedimento amministrativo emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola all’organo che ha redatto
il rapporto.
Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposi-
zioni (cfr. anche D.lgs. 23/04/2004, n. 124) per la cui violazione
è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, possono, per
l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere all’ispezione di cose e di luoghi diversi
dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotograf‌ici

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