Opposizione di terzo

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LIBRO TERZO – IMPUGNAZIONI 57
2. La revocazione è proponibile con
ricorso dinanzi allo stesso giudice
che ha pronunciato la sentenza im-
pugnata.
3. Contro le sentenze dei tribunali
amministrativi regionali la revoca-
zione è ammessa se i motivi non
possono essere dedotti con l’ap-
pello.
Art. 107.IMPUGNAZIONE DELLA SEN-
TENZA EMESSA NEL GIUDIZIO DI REVOCA-
ZIONE
1. Contro la sentenza emessa nel
giudizio di revocazione sono am-
messi i mezzi di impugnazione ai
quali era originariamente soggetta
la sentenza impugnata per revoca-
zione.
2. La sentenza emessa nel giudizio
di revocazione non può essere im-
pugnata per revocazione.
TITOLO IV – OPPOSIZIONE
DI TERZO
Art. 108.CASI DI OPPOSIZIONE DI
TERZO
1. Un terzo può fare opposizione
contro una sentenza del tribuna-
le amministrativo regionale o del
Consiglio di Stato pronunciata tra
altri soggetti, ancorché passata in
come mezzo di impugnazione); 92 (termini di
impugnazione); 87, commi 2 e 3 (rito speciale);
119, co. 7 (riti abbreviati); 120, co. 11 (giudizi
in materia di affidamento di contratti pubblici).
giudicato, quando pregiudica i suoi
diritti o interessi legittimi (I).
2. Gli aventi causa e i creditori di
una delle parti possono fare oppo-
sizione alla sentenza, quando que-
sta sia effetto di dolo o collusione a
loro danno1.
(I) Il comma è stato modificato dall’art.
1, co. 1, lett. aa), d.lgs. 15 novembre
2011, n. 195, in vigore dall’8 dicem-
bre 2011, che ha eliminato le parole:
“titolare di una posizione autonoma e
incompatibile”.
Art. 109.COMPETENZA
1. L’opposizione di terzo è propo-
sta davanti al giudice che ha pro-
nunciato la sentenza impugnata,
salvo il caso di cui al comma 2.
2. Se è proposto appello contro la
sentenza di primo grado, il terzo
deve introdurre la domanda di cui
all’articolo 108 intervenendo nel
giudizio di appello. Se l’opposizio-
ne di terzo è già stata proposta al
giudice di primo grado, questo la
dichiara improcedibile e, se l’oppo-
nente non vi ha ancora provveduto,
fissa un termine per l’intervento nel
giudizio di appello, ai sensi del pe-
riodo precedente.
1 Sulle impugnazioni: articoli 91 (oppo-
sizione di terzo come mezzo di impugna-
zione); 92 (termini di impugnazione); 87,
commi 2 e 3 (rito speciale); 119, co. 7 (riti
abbreviati); 120, co. 11 (giudizi in materia
di affidamento di contratti pubblici).

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