Opposizione al decreto ingiuntivo e confronto con l'impugnazione delle deliberazioni condominiali

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine528-531
528
giur
5/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
da dover essere sanzionato con la nullità della delibera,
che il giudice dell’opposizione all’ingiunzione avrebbe po-
tuto rilevare anche d’uff‌icio e comunque dichiarando la
nullità del verbale di assemblea. A prescindere dal rilie-
vo per cui in primo grado non è stata formulata alcuna
domanda di “nullità dei verbali di assemblea”, peraltro
neppur specif‌icamente indicati, va osservato che l’omes-
sa convocazione di un condomino costituisce motivo di
annullamento delle deliberazioni assunte dall’assemblea,
rimedio che può ottenersi solo con l’esperimento dell’a-
zione di impugnazione prevista dall’art. 1137 c.c. e nei
termini ivi previsti e non può essere eccepita nel giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per ottenere il
pagamento delle spese deliberate dall’assemblea (Cass. 1
agosto 2006 n. 17486, Sez. un. 27 febbraio 2007 n. 4421).
L’eccezione in merito alla documentazione offerta dalle
parti circa il recapito delle convocazioni all’assemblea è
da ritenersi ovviamente assorbita in tale preliminare sta-
tuizione del primo giudice.
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma dell’art.
1136 c.c. sono obbligatorie per tutti i condomini, compresi
gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti, nonché produttive
di effetti a meno che la loro esecuzione sia sospesa per
ordine dell’autorità giudiziaria in sede di ricorso ai sensi
dell’art. 1137 c.c. Nel caso di specie le delibere assemble-
ari poste a fondamento della pretesa monitoria non sono
state impugnato e sono perciò valide ed eseguibili.
Deve, perciò, conclusivamente ritenersi che la man-
cata comunicazione delle delibere dell’assemblea con-
dominiale non esime in ogni caso il condomino richiesto
del conseguente pagamento delle quote di spettanza che
tali risultino dai verbali, ferma la possibilità di impugna-
re tali delibere; possibilità che nel caso di specie non è
stata esercitata e che in ogni caso veniva a sussistere dal
momento della allegazione e produzione in causa delle de-
liberazioni fondanti la pretesa monitoria, non destinate al
solo difensore, essendo questo rappresentante della parte,
a nulla rilevando la mancanza di sottoscrizione del verbale
nelle copie allegate agli atti.
Non è fondata neppure la censura di errata, incongrua
e contraddittoria motivazione in relazione al riconosci-
mento delle spese legali stragiudiziali, per essere la voce
di tariffa denominata “rimborso spese generali” deputata
proprio a coprire le spese sostenute nel corso della fase
stragiudiziale prodromica a quella processuale di ingiun-
zione. (Omissis)
OPPOSIZIONE AL DECRETO
INGIUNTIVO E CONFRONTO
CON L’IMPUGNAZIONE DELLE
DELIBERAZIONI CONDOMINIALI
di Vittorio Santarsiere
SOMMARIO
1. Nozione. 2. Norme di legge. 3. Oggetto. 4. Fondamento giu-
ridico. 5. Tutela giurisdizionale.
1. Nozione
Il condominio acquisì il decreto ingiuntivo avverso la
condomina A.C. per il pagamento delle quote condominiali
relative a pregressi esercizi, più gli interessi, le spese lega-
li e del processo, per € 6.322,89. La destinataria, con atto
di citazione notif‌icato il 27 marzo 2009, propose in Tribu-
nale opposizione contro il d.i., eccependo la infondatezza
delle pretese dell’ente di gestione, e chiedendo il rigetto di
esse, in subordine, la riduzione degli importi.
Costituitosi il condominio insisteva per la conferma del d.i.
Il tribunale, con sentenza del 10 giugno 2010, dispose
la revoca del decreto in parola e condannò l’opponente
a pagare la somma di € 6.222,89 (residue dopo detratti €
100,00, corrisposti a parziale pagamento), più interessi,
spese legali, di giudizio e del procedimento monitorio.
Avverso la sentenza, A.C. ha proposto appello, lamen-
tando la errata, insuff‌iciente motivazione per quanto
concerne la sua mancata convocazione alle assemblee
condominiali, l’omesso invio delle relative deliberazioni
ed, ancora, quanto alla mancata valutazione delle prove
documentali offerte dalle parti.
Circa la omessa convocazione, il primo giudice l’ha evi-
denziata non quale motivo di nullità, ma di annullabilità.
Né avrebbe motivato l’omesso esercizio del diritto potesta-
tivo di A.C. di impugnare le deliberazioni (art. 1137 c.c.)
in base ai documenti offerti, da cui emergerebbero i difetti
di recapito delle convocazioni alle assemblee, come, pure,
di comunicazione delle delibere prese.
Notato in giurisprudenza che la deliberazione dell’as-
semblea condominiale di ripartizione delle spese comuni
al f‌ine di riscuotere gli oneri dei singoli obbligati costitu-
isce titolo di credito del condominio. Quale prova della
esistenza del credito stesso, legittima la concessione del
d. i. e la condanna del condomino a pagare le somme do-
vute. L’ambito è ristretto alla verif‌ica della esistenza ed
eff‌icacia della deliberazione assembleare di approvazio-
ne della spesa e ripartizione del relativo onere. L’ammi-
nistratore è legittimato a chiedere il decreto ingiuntivo
ex art. 63 Disp. att. c.c. contro il condomino moroso, per
il recupero degli oneri dovuti, una volta che l’assemblea
abbia deliberato sulla loro ripartizione. Ciò, nonostante la
mancanza dell’autorizzazione a stare in giudizio rilasciata
dall’assemblea condominiale. Fonte di tale potere è l’ap-
provazione assembleare del piano di ripartizione, sicché
non v’è ragione di distinguere tra oneri afferenti a spese
ordinarie o spese straordinarie (1).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT