Opposizione Alla Richiesta Di Archiviazione E Tutela Del Contraddittorio

AutoreNicola Mastromatteo
Pagine370-375
370
dott
4/2017 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA
DI ARCHIVIAZIONE E TUTELA
DEL CONTRADDITTORIO
di Nicola Mastromatteo
Abstract
Nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione,
l’esigenza di salvaguardare il diritto al contraddittorio e
il ruolo della persona offesa nel procedimento camerale
impone un’esegesi restrittiva delle condizioni di ammissi-
bilità poste dall’art. 410 c.p.p. Secondo la giurisprudenza
prevalente, la richiesta di prosecuzione delle indagini
deve essere corredata con prove pertinenti e rilevanti in
grado di porre in dubbio la correttezza delle determina-
zioni dell’accusa.
In the case of victim’s opposition to the dismissal re-
quest, the need to safeguard the cross-examination and
the role of the victim in process chamber requires a cir-
cumscribed exegesis of the admissibility conditions posed
by the art. 410 Code of Criminal Procedure. According to
most precedents, the request for continuation of the inve-
stigation must be accompanied with pertinent and rele-
vant evidences capable of casting doubt on the correctness
of the prosecution’s determinations.
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La chiusura delle indagini preliminari per
determinazione di non agire. 3. La presentazione dell’oppo-
sizione. 4. Le condizioni per l’ammissibilità dell’opposizione.
5. I provvedimenti del giudice in esito all’opposizione. 6. Con-
clusioni.
1. Premessa
Il diritto della persona offesa al contraddittorio, in con-
seguenza dell’opposizione alla richiesta di archiviazione,
presenta prof‌ili non poco problematici: si tratta d’indivi-
duare con precisione i presupposti in base ai (e i limiti
entro i) quali il giudice per le indagini preliminari, no-
nostante la presentazione dell’opposizione, può disporre
l’archiviazione con decreto, anziché con ordinanza, così
bypassando l’udienza camerale ed il contraddittorio che
questa implica.
L’art. 410 c.p.p., data la sua formulazione, si presta a
diverse interpretazioni. Cosicché, quanto più si estenda-
no le cause di inammissibilità dell’opposizione, tanto più
risulterà compresso il diritto della persona offesa al con-
traddittorio per resistere alla suddetta richiesta.
2. La chiusura delle indagini preliminari per determina-
zione di non agire
Al f‌ine di inquadrare correttamente la questione, è ne-
cessario analizzare, seppur sommariamente, la disciplina
dell’opposizione (1), evitando di focalizzare l’attenzione
solo sull’art. 410 c.p.p., ma considerando la disciplina qui
contenuta nell’ottica del sistema normativo relativo alla
chiusura delle indagini preliminari. Infatti, la disamina
deve partire dal modulo procedimentale “base” dell’archi-
viazione (2), caratterizzato dalla richiesta del P.M. e dal
conseguente provvedimento del giudice.
Per assicurare che il magistrato inquirente rispettasse
il principio di obbligatorietà dell’azione penale (3), la L.
16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega […] al Gover-
no della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice
di procedura penale», con le direttive di cui all’art. 2, nn.
42 e 49 - 52, aveva delineato un’articolata gamma di stru-
menti di controllo (tra i quali, appunto, il procedimento di
archiviazione), aff‌idandone la realizzazione al legislatore
delegato.
Ciò si spiega in quanto il suddetto principio di obbli-
gatorietà, se da un lato «esige che nulla venga sottratto al
controllo di legalità effettuato dal giudice» (4), dall’altro
non giustif‌ica un automatismo – notizia di reato – proces-
so, non implicando il dovere della pubblica accusa di ini-
ziare il processo per qualsiasi notitia criminis.
Dunque, l’archiviazione, quale istituto del rito penale,
serve ad evitare il processo superf‌luo senza che sia sostan-
zialmente eluso il canone di cui all’art. 112 Cost.; e ciò ga-
rantendo un controllo giurisdizionale, caso per caso, circa
la legalità dell’inazione (5).
Con la richiesta di archiviazione, il magistrato inqui-
rente instaura un procedimento diretto a permettere
il controllo, da parte del giudice, sulla correttezza della
determinazione del primo di non agire (6); controllo de-
stinato a garantire l’effettività dei principi di legalità e di
obbligatorietà dell’azione penale (7).
Nell’archiviazione, il modulo procedimentale “base”
prevede due varianti, a seconda del provvedimento che il
giudice adotti in esito alla richiesta ex artt. 408 ss. c.p.p.
La prima variante è quella prevista dal primo comma
dell’art. 409 c.p.p.: «Fuori dei casi in cui sia stata presen-
tata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se
accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto
motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero».
Sulla base di quali criteri il giudice è chiamato a sce-
gliere tra l’accoglimento od il rigetto di una simile richie-
sta? Poiché – come si è detto – il controllo giurisdizionale
è posto a garanzia del principio di obbligatorietà, il giudice
dovrà valutare la sussistenza delle condizioni per l’archi-
viazione (8), e quindi anche la completezza e l’esaustività
delle indagini svolte; così da potere motivare l’eventuale ac-
coglimento spiegando per quali ragioni concorda con la de-
terminazione dell’accusa; in particolare – se del caso – per
quali ragioni la notizia di reato va ritenuta infondata. (9)
La seconda variante, prevista dai commi successivi
dello stesso art. 409, si verif‌ica nel caso in cui il giudice
ritenga di non poter aderire alla determinazione del P.M.
e, pertanto, di non accogliere de plano la richiesta; quanto

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