DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 178 - Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all''utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. (10G0201)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 maggio 2010;

Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni parlamentari nella parte in cui prevedono l'applicazione di un regime transitorio in quanto fino all'attuazione del nuovo regime non puo' che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall'ordinamento italiano, l'unico, allo stato compatibile con la normativa europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

  2. abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;

  3. operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita' di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono;

  4. registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice;

  5. elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;

  6. Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;

  7. gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potra' essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'articolo 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri):

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

    Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    .

    - Si riporta il testo dell'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

    3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

    .

    - Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166

    (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee):

    Art. 20-bis. Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva

    2002/58/CE. - 1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge

    30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo"

    ;

  8. dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti i seguenti:

    «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo

    129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma

    1, mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), 1e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di, opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione: della quale e' intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

    3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

    1988, n. 400,e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche', per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

  9. attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

  10. previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante, contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 1e forniture, di cui al decreto legislativo

    12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

  11. previsione che le modalita' tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e' intestatario secondo modalita' semplificate ed, anche in via telematica o telefonica;

  12. previsione di modalita' tecniche di funzionamento , e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso;

    prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

  13. disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria merceologica, del relativo aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

  14. obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilita' e sulle, modalita' di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

  15. previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.

    3-quater. La vigilanza e controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante";

  16. all'articolo 162:

    1) al comma 2-bis, le...

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