DELIBERAZIONE 17 novembre 2006 - Programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (art. 80, comma 21, legge n. 289/2002). (Deliberazione n. 143/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e che, all'art. 3, individua le competenze degli enti locali in materia;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e le cui disposizioni sono state trasfuse nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza Unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

l'art. 3, comma 91, che destina al «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004;

l'art. 4, comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2005), con la quale questo Comitato, ai sensi del combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003:

ha quantificato in complessivi euro 43.900.000 le quote di limiti di impegno da riservare al piano straordinario;

ha preso atto che il piano predisposto secondo la procedura di cui alla richiamata normativa non riporta l'elenco degli interventi da effettuare, bensi' individua il percorso per la redazione dei programmi pluriennali a base regionale - da predisporre nei limiti delle disponibilita', da ripartire tra le regioni sulla base del «rischio potenziale» - ed ha ritenuto che l'effettiva dimensione del piano e del fabbisogno prioritario potessero essere definiti solo in prosieguo;

ha approvato il primo programma stralcio per un costo complessivo di euro 193.883.695 in termini di volume di investimenti, corrispondente ad un limite di impegno quindicennale di euro 17.316.398,36, individuando il soggetto abilitato ad accendere i relativi mutui nel titolare del singolo intervento (provincia o comune);

ha invitato i Ministri interessati a relazionare periodicamente sull'attuazione di detto programma e a sottoporre a questo Comitato, non appena ultimato l'iter di rito, altro programma stralcio da predisporre nei limiti del volume di investimenti attivabili al tasso di interesse praticato al momento dalla Cassa depositi e prestiti, con la residua quota di limiti di impegno, indicata pari complessivamente a euro 26.584.601,64;

Vista l'intesa istituzionale raggiunta, ai sensi del punto 5 della suddetta delibera, dalla Conferenza unificata nella seduta del 13 ottobre 2005 e visto il relativo documento di attuazione;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 157 (Gazzetta Ufficiale n. 117/2006), con la quale, anche in relazione ai contenuti della menzionata Intesa, sono state apportate alcune modifiche alla delibera sopra citata e con la quale in particolare, per quanto concerne i profili regolatori, e' stato previsto che le «economie» realizzate nelle varie fasi procedimentali restino vincolate alla realizzazione dell'intervento sino al completamento dello stesso e sono state fornite indicazioni sugli adempimenti a carico degli istituti prescelti per il finanziamento dai vari enti beneficiari;

Vista la nota 29 settembre 2006, prot. n. B3/1973 - integrata con nota 31 ottobre 2006, prot. n. B3/1/2278 - con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la proposta del...

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