I programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289). Modifica delibera n. 102/2004. (Deliberazione n. 157/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e che, all'art. 3, individua le competenze degli Enti locali in materia;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza Unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'art. 3, comma 91, che destina al «Piano straordinario di messa in...

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