Le opere di livellamento e consolidamento di terreni agricoli in aree vincolate a tutela dell'ambiente. Il regime amministrativo e la tutela penale apprestata dal T.U. delle disposizioni in materia edilizia (D.P.R. 380/2001)
Autore | Francesco Paolo Garzone |
Pagine | 837-842 |
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giur
Rivista penale 9/2014
MERITO
Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, previa
indicazione delle prove utilizzabili richieste ai fini della
decisione, le parti concludevano come in epigrafe.
Motivi della decisione
Le risultanze dell’istruttoria svolta, per le considerazio-
ni che si esporranno, non consentono di pervenire all’af-
fermazione della penale responsabilità in capo all’odierno
imputato.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale non è mai
emersa la prova della penale responsabilità dell’imputato,
in quanto non vi è mai stata alcuna lottizzazione abusiva,
ma non vi è stata nemmeno la realizzazione di altri inter-
venti. Le opere realizzate piuttosto che immutare lo stato
dei luoghi o modificare la destinazione urbanistica, hanno
avuto ad oggetto la sistemazione tramite il livellamento di
stradine ivi esistenti da tempo immemorabile.
Il livellamento di queste stradine è avvenuto con ma-
teriale dello stesso luogo e, siccome pacificamente risul-
tante anche dalla rappresentazione fotografica depositata
in atti, senza l’impiego di mezzi meccanici, lungi dal pre-
giudicare l’assetto idrogeologico del sito o dal modificare
la vocazione agricola, mirava a renderlo maggiormente
funzionale.
Secondo la Suprema Corte “in tema di reati urbanistici,
le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del
terreno...sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio solo
se finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto
incidono sul tessuto urbanistico del territorio” (Cass. sez.
III, 2 dicembre 2008, n. 8064, in Cass. Pen. 2010, 1, 325).
Non sussiste nemmeno la fattispecie di cui all’art 734
c.p., poiché, come statuito dalla Suprema Corte “ai fini
della sussistenza dell’illecito penale non è sufficiente la
semplice alterazione dello stato naturale delle cose ma
occorre che tale alterazione abbia effettivamente deter-
minato la distruzione o il deterioramento delle bellezze
naturali” (ex pluribus, Cass., sez. III 4 maggio 1995 – 20
giugno 1995 n. 7026, in Cass. Pen. 1996, 3656).
In presenza di tale quadro probatorio non può che addi-
venirsi ad una sentenza di assoluzione in capo all’odierno
imputato non potendosi ravvisare la penale responsabilità
in ordine al reato ascritto. (Omissis)
le opeRe di livellaMento e
consolidaMento di teRReni
agRicoli in aRee vincolate
a tutela dell’aMbiente.
il RegiMe aMMinistRativo
e la tutela penale
appRestata dal t.u. delle
disposizioni in MateRia
edilizia (d.p.R. 380/2001)
di Francesco Paolo Garzone
SOMMARIO
1. Il caso specifico. 2. La disciplina dell’attività edilizia ed il
sistema sanzionatorio penale apprestato dal D.P.R. 380/2001.
3. In particolare, le opere di livellamento e consolidamento di
terreni agricoli in aree vincolate a tutela dell’ambiente.
1. Il caso specifico
Le attività d’indagine, specificatamente apprestate dal
Corpo Forestale dello Stato a tutela dell’ambiente, con-
sentivano di accertare che in area sottoposta a plurimo
vincolo paesaggistico, era stato modificato lo stato dei luo-
ghi mediante il riempimento ed il livellamento con mate-
riale inerte di un terreno esteso circa 500 mq, nonché di
una strada lunga 1000 metri e larga 3.
In conseguenza di tanto, il proprietario del suolo veni-
va tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.
44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 734 c.p. per avere deturpato le
bellezze naturali in luogo soggetto alla speciale protezione
dell’Autorità.
Avanzata rituale richiesta di giudizio abbreviato condi-
zionato all’esame del locale dirigente dell’ufficio tecnico
comunale, il Tribunale assolveva l’imputato da entrambe
le imputazioni con la più ampia formula assolutoria “per-
ché il fatto non sussiste”.
Nella sua stringatezza, la sentenza in commento consi-
glia al giurista una serie di riflessioni circa il regime cui
il T.U. delle disposizioni in materia di edilizia (D.P.R.
380/2001), siccome di recente riformato dalla L. 73/2010,
sottopone le opere di livellamento e/o consolidamento di
terreni agricoli siti in zone sottoposte a vincolo di tutela
dell’ambiente.
2. La disciplina dell’attività edilizia ed il sistema
sanzionatorio penale apprestato dal D.P.R. 380/2001
L’edilizia si specifica nell’ambito dell’urbanistica poiché
riguarda l’uso particolare del territorio, in quanto ancorato
ad un determinato terreno ed a determinati soggetti (1).
Come tale si identifica, innanzitutto, nella disciplina
relativa all’attività costruttiva contenuta nel D.P.R. 6 giu-
gno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia) ed attiene ai
rapporti che si instaurano tra la Pubblica Amministrazione
e coloro che intendano esercitare un’attività costruttiva.
I recenti interventi legislativi in materia denotano la
tendenza verso una maggiore liberalizzazione degli inter-
venti edilizi.
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