Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proven...

Parte I DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: «Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;

Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attivita' non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Comitato antiriciclaggio espresso nella riunione del 13 luglio 2004;

Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2005 del 23 dicembre 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

    a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;

    b) «legge antiriciclaggio», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

    c) «decreto», il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;

    d) «codice in materia di protezione dei dati personali» il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    e) «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;

    f) «operatori», i soggetti indicati nell'articolo 2 del presente regolamento;

    g) «personale incaricato», il personale dipendente e i collaboratori esterni dei quali gli operatori si avvalgono per lo svolgimento dell'attivita';

    h) «cliente», il soggetto che compie operazioni con gli operatori;

    i) «dati identificativi», il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

    l) «mezzi di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie;

    m) «operazione frazionata», un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso piu' operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;

    n) «archivio unico», un archivio nel quale i soggetti conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo le modalita' previste nel presente regolamento.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine

    di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta l'art. 1, comma 1 della legge 3 febbraio

    2003, n. 14, (recante «Disposizioni per l'adempimento di

    obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle

    Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»):

    Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di

    direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad

    adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata

    in vigore della presente legge, i decreti legislativi

    recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle

    direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e

    B.

    .

    - Si riporta l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo

    20 febbraio 2004, n. 56 (recante Attuazione della direttiva

    2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema

    finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da

    attivita' illecite):

    Art. 3 (Obblighi di identificazione e di conservazione

    delle informazioni). - 1. (Omissis).

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti

    l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le

    amministrazioni interessate, avendo riguardo alle

    peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza

    di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta

    dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con

    regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni

    dalla data di entrata in vigore del presente decreto

    legislativo, il contenuto e le modalita' di esecuzione

    degli obblighi di cui al presente articolo e le modalita'

    di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o

    di effettuazione di operazioni a distanza.

    .

    - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto

    1988, n. 400 (recante disciplina dell'attivita' di Governo

    e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

    regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

    autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge

    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

    materie di competenza di piu' Ministri, possono essere

    adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

    dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

    dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

    del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    .

    Note all'art. 1:

    - La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.

    91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva

    del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea

    n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 reca disposizioni in

    materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a

    scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite.

    - La legge 5 luglio 1991, n. 197, contiene la

    conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

    3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per

    limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle

    transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema

    finanziario a scopo di riciclaggio.

    - Si riporta l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo

    25 settembre 1999, n. 374, recante: (Estensione delle

    disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di

    provenienza illecita ed attivita' finanziarie

    particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di

    riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio

    1996, n. 52).

    Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni

    dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,

    convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 6 febbraio

    1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del

    decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle

    del predetto decreto-legge n. 143 del 1991, d'ora in avanti

    complessivamente indicati come: «legge n. 197 del 1991» si

    applicano, nei limiti e con le modalita' indicati negli

    articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il cui esercizio

    resta subordinato al possesso delle licenze,

    autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla

    preventiva dichiarazione di inizio di attivita'

    specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse

    riportate:

    a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza

    di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica

    sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.

    773, di seguito indicato come: «T.U.L.P.S.»;

    b) custodia e trasporto di denaro contante e di

    titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate,

    alla licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;

    c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori

    senza l'impiego di guardie particolari giurate,

    all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche

    che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,

    di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

    d) agenzia di affari in mediazione immobiliare,

    all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito

    ...

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