DELIBERAZIONE 29 luglio 2008 - Integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l''applicazione all''operatore H3G degli obblighi di cui all''articolo 50 del codice delle comunicazioni elettroniche.

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 29 luglio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la precedente Raccomandazione);

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la Raccomandazione);

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 190 del 30 luglio 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2004 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 3/06/CONS recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del'8 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 342/07/CONS di avvio del procedimento relativo al mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16), volto alla definizione del mercato rilevante, all'identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato e, eventualmente, all'imposizione di obblighi regolamentari;

Vista la delibera n. 628/07/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta delibera, che, ad integrazione dei rimedi stabiliti per un triennio dalla delibera n. 3/06/CONS nei confronti degli altri operatori mobili (Telecom Italia, Vodafone e Wind), assoggetta anche l'operatore H3G all'obbligo di rispettare un prezzo massimo per il servizio di terminazione, stabilendo una prima riduzione di tale prezzo con decorrenza 1° marzo 2008 ad un valore di 16,26 centesimi di euro al minuto;

Visti i commenti della Commissione europea sullo schema di provvedimento, poi divenuto delibera n. 628/07/CONS, contenuti nella lettera SG-Greffe (2007) D/204910 del 2 agosto 2007;

Considerato che nella predetta lettera la Commissione ha espresso riserve sul livello, giudicato eccessivamente elevato, della tariffa di terminazione mobile di H3G per il periodo stabilito e fino alla definizione di nuovi valori;

Considerato che, nella medesima lettera, la Commissione europea ha rimarcato che il livello della tariffa di terminazione di H3G risultava tra i piu' elevati d'Europa e, quindi, suscettibile di un ulteriore intervento;

Considerato che l'Autorita', nell'adottare la delibera n. 628/07/CONS sugli obblighi da imporre ad H3G, ha accolto il suggerimento della Commissione di valutare in tempi rapidi la possibilita' di stabilire un'ulteriore riduzione della tariffa di H3G;

Considerato, inoltre, che il prezzo praticato in Italia dall'operatore H3G risulta essere anche il piu' alto rispetto a quelli praticati dalle imprese del gruppo Hutchison nell'ambito degli altri paesi dell'Unione europea, nonostante il fatto che la quota di mercato di H3G in Italia sia superiore a quelle delle altre societa' del gruppo nell'Unione europea;

Considerato che il meccanismo di programmazione dei prezzi di terminazione di tutti gli operatori mobili, che potra' essere stabilito a conclusione del procedimento di analisi del mercato 16 avviato con delibera n. 342/07/CONS, non avra' efficacia che per gli anni 2009, 2010 e 2011;

Considerato che, in assenza di un intervento sul prezzo di terminazione di H3G, il divario tra quest'ultimo e il prezzo di terminazione degli altri operatori di rete mobile risulterebbe ulteriormente accentuato, dal momento in cui per gli operatori Telecom Italia, Vodafone e Wind saranno applicati i nuovi prezzi di terminazione con decorrenza 1° luglio 2008, cosi' come stabilito dalla delibera n. 3/06/CONS;

Ricordato che al momento dell'adozione della delibera n. 628/07/CONS era stato previsto che il prefigurato nuovo intervento di riduzione dovesse aver luogo nell'ambito del procedimento, all'epoca gia' avviato con la delibera n. 342/07/CONS, di analisi del mercato della terminazione mobile, sul presupposto, pero', della sua conclusione nei tempi originariamente previsti;

Considerato, tuttavia, che il termine di conclusione del procedimento avviato con la predetta delibera e' stato nel frattempo posticipato - con le delibere n. 448/07/CONS e n. 252/08/CONS pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2007 e n. 125 del 29 maggio 2008 - a causa della complessita' e della rilevanza dell'argomento, nonche' dell'esigenza di valutare in modo adeguato la ponderosa documentazione tecnica ed economica inviata dalle parti gia' nella fase iniziale dell'iter procedimentale;

Considerato che, in base ad una valutazione prospettica dell'attivita' da svolgere nelle successive fasi del procedimento, non puo' neppure esservi piena certezza sul rispetto dei tempi procedimentali previsti e che, dunque, la prevedibile tempistica del procedimento avviato con delibera 342/07/CONS non risulta piu' coerente con la necessita' di una sollecita prosecuzione del percorso gia' avviato mediante una valutazione in tempi ravvicinati di un nuovo intervento sui prezzi di terminazione dell'operatore H3G;

Ritenuto, quindi, di dovere intervenire al fine di definire una riduzione del prezzo massimo consentito all'operatore H3G nella fornitura del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete, proseguendo proporzionalmente all'allineamento di tale prezzo ai prezzi di terminazione imposti agli altri operatori di rete mobile in Italia ed ai prezzi applicati negli altri paesi dell'Unione europea;

Considerato, per le ragioni sopra esposte, che una valutazione del livello della tariffa di terminazione dell'operatore H3G puo' essere effettuata con la necessaria tempestivita' soltanto nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'eventuale integrazione del rimedio stabilito dalla delibera 628/07/CONS, mediante la specificazione di un ulteriore stadio del processo di diminuzione delle tariffe di terminazione di tale operatore, sul fondamento della vigente analisi di mercato;

Considerato che quanto sopra evidenziato trova fondamento nell'istruttoria svolta e negli orientamenti emersi nel corso dell'analisi del mercato 16 e nell'individuazione dei relativi rimedi, come esplicitati nelle delibere n. 3/06/CONS e n. 628/07/CONS, e che, conseguentemente, il materiale istruttorio del presente procedimento e' rappresentato dai dati e dalle conclusioni gia emerse nel corso dei procedimenti conclusisi con le due predette delibere, risultanze queste, peraltro, confermate e rafforzate dagli elementi successivamente acquisiti nel corso del procedimento avviato con delibera n. 342/07/CONS, che per economia procedimentale possono essere presi in considerazione anche nella presente decisione;

Considerato dunque che una riduzione nella misura del 20% del prezzo massimo attualmente consentito all'operatore H3G si presenta coerente con il processo di riduzione gia' avviato con la delibera n. 628/07/CONS, in conformita' con le indicazioni della Commissione europea e con il benchmarking internazionale;

Considerato che la suddetta misura potra' condurre ad una riduzione delle tariffe retail e pertanto ad un risparmio per l'utenza e ad un miglioramento del benessere sociale;

Ritenuto opportuno, per le argomentazioni sopra descritte, definire la tariffa massima di terminazione dell'operatore H3G prevista dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 628/07/CONS da applicarsi a partire dal...

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