I limiti all'estensione dell'ambito di operatività dell'avviso di conclusione delle indagini: un quadro ricostruttivo

AutorePietro Zoerle
Pagine491-503
491
Arch. nuova proc. pen. 5/2013
Dottrina
I LIMITI ALL’ESTENSIONE
DELL’AMBITO DI OPERATIVITÀ
DELL’AVVISO DI CONCLUSIONE
DELLE INDAGINI: UN QUADRO
RICOSTRUTTIVO
di Pietro Zoerle
SOMMARIO
1. Premessa. 2. L’incompatibilità dell’avviso di conclusione
delle indagini nel caso di imputazione c.d. coatta. 3. L’avviso
di conclusione delle indagini e i riti speciali: l’applicazione
della pena su richiesta delle parti. 4. (segue): il giudizio per
decreto penale di condanna. 5. (segue): il giudizio direttis-
simo. 6. (segue): il giudizio immediato. 7. Il procedimento
davanti al giudice di pace. 8. (segue): di fronte al tribunale
per i minorenni. 9. (segue): a carico dell’ente.
1. Premessa
Ancora di recente, la Corte costituzionale, con l’ordi-
nanza n. 286 del 12 dicembre 2012 [pubblicata per este-
so in questa Rivista, 2013, 157, ed in massima in questo
fascicolo: NDR], ha escluso che, nel caso d’imputazione
“coatta” (art. 409, comma 5 c.p.p.), sia obbligatoria la
previa notif‌ica all’indagato dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.)
La pronuncia citata offre l’occasione per un’indagine
diretta a verif‌icare se sia ragionevole la previsione che
contempla la garanzia solo nei casi di esercizio dell’azione
penale nelle forme previste dagli artt. 416, comma 2 c.p.p.
e 552, comma 2 c.p.p., i quali dispongono, rispettivamente,
la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto
di citazione a giudizio se non preceduti dall’informativa di
cui all’art. 415-bis c.p.p.
Occorre preliminarmente ricordare ratio e funzione
dell’istituto (1).
L’avviso, innanzitutto, tutela il diritto dell’indagato alla
conoscenza del c.d. addebito provvisorio (2) nella fase
pre-imputativa, vista la possibilità che le indagini si siano
svolte a sua insaputa (3): in questa prospettiva, l’istituto
risponde a canoni espressi sul piano costituzionale e nelle
fonti internazionali (art. 111 Cost., art. 6, § 3, lett. a, CEDU,
art. 14, § 3, lett. a, Patto internazionale sui diritti civili e
politici). Per questo scopo l’art. 415-bisc.p.p. prevede che
l’informativa – da notif‌icarsi alla persona sottoposta alle
indagini e al suo difensore – contenga la sommaria enun-
ciazione del fatto per il quale si procede, con la specif‌ica
indicazione di tempo e di luogo, e delle norme di legge che
si intendono violate.
Con l’avviso, inoltre, la persona sottoposta alle indagini
viene informata dell’avvenuto deposito della documenta-
zione relativa alle indagini espletate presso la segreteria
del p.m., e avvertita della facoltà di prenderne visione ed
estrarne copia. La norma realizza la c.d. «discovery totale»
(4), ossia offre la conoscenza completa degli atti compiuti
durante le indagini sulla base dei quali il p.m. intende
formulare l’imputazione (5).
L’accesso agli atti risulta essenziale ai f‌ini dell’in-
staurazione del contraddittorio fra «l’organo dell’accusa
e la difesa anteriormente all’esercizio dell’azione pena-
le» (6), alla cui realizzazione sono preposti i commi 3 e
4 dell’art. 415-bis c.p.p. Questi ultimi, infatti, prevedono
il diritto dell’indagato a «fornire un contributo eff‌icace e
consapevole al f‌ine di chiarire la propria posizione, anche
nell’ottica di prospettare al pubblico ministero elementi
per una richiesta di archiviazione» (7). Il contraddittorio
potrà essere meramente cartolare, realizzandosi tramite il
deposito di memorie difensive, di documenti e delle risul-
tanze delle investigazioni del difensore. Di più, all’avviso
possono seguire la richiesta al p.m. di procedere a ulteriori
atti di indagine, nonché la manifestazione della volontà
dell’indagato di presentarsi per rilasciare dichiarazioni
ovvero per essere sottoposto a interrogatorio. Perciò, la
conoscenza tramite l’avviso può costituire occasione d’im-
pulso istruttorio in chiave difensiva ed essere funzionale
all’atto di autodifesa personale.
Per espressa previsione legislativa, come si diceva,
l’omessa notif‌ica dell’avviso determina una nullità (artt.
416, comma 2 e 552, comma 2 c.p.p.) (8); quand’anche il
legislatore non avesse previsto la nullità speciale, la man-
cata notif‌ica dell’avviso dovrebbe comunque ricondursi
nell’ambito delle nullità di carattere generale di cui all’art.
178, lett. c) c.p.p. e, venendo ad incidere sull’intervento
dell’imputato nel procedimento (9), secondo il regime
intermedio def‌inito dall’art. 180 c.p.p.
L’art. 415-bis c.p.p. si prof‌ila quindi quale elemento di
garanzia per la «inviolabilità del diritto di difesa» (10):
esso tutela, da un lato, il diritto dell’indagato alla cono-
scenza dell’attività di indagine alla base dell’imputazione
provvisoria che il p.m. intenderebbe formalizzare nella ri-

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