DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2002 - Modalita' di operativita' della garanzia per la copertura assicurativa per il trasporto aereo e di corresponsione dei premi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante

"Disposizioni urgenti per il trasporto aereo"; Vista la legge 27 novembre 2001, n. 413, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n.

354, recante: "Disposizioni urgenti per il trasporto aereo", con la quale la garanzia dello Stato viene prorogata al 31 dicembre 2001 nonche' estesa alle imprese di gestione aeroportuale; Visto il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, con il quale la garanzia dello Stato viene ulteriormente prorogata al 31 marzo 2002; Visto il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, recante: "Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e per le imprese di gestione aeroportuale", con il quale la garanzia dello Stato viene ulteriormente prorogata al 31 maggio 2002, e i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti dai seguenti

"1-bis. Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n.

2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonche' in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese com merciali.

1-ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-bis, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, cosi' determinato

  1. premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero...

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