DECRETO 28 marzo 2008 - Misure di prevenzione e di gestione delle crisi previste nei programmi operativi delle organizzazioni e associazioni dei produttori e del settore ortofrutticolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, e le successive modifiche, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2002/96, ed in particolare l'art. 12 che prevede che gli Stati membri elaborano una Strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, ed in particolare l'art. 57 relativo alla Strategia nazionale e gli articoli 74 e seguenti relativi alle misure di prevenzione e gestione delle crisi;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 e relativi allegati, recante la conferma del Piano assicurativo 2007, per la copertura dei rischi agricoli del 2008;

Considerato che il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, all'art. 74, da' facolta' allo Stato membro di decidere quali misure di prevenzione e gestione delle crisi applicare sul proprio territorio;

Considerato che la nuova OCM di settore e' applicata dal 1 gennaio 2008;

Ritenuto prioritario elaborare una Strategia nazionale, relativa, in particolare, alle misure di prevenzione e gestione delle crisi eleggibili ed alle condizioni e procedure per l'applicazione delle stesse, con riferimento all'anno 2008, al fine di consentire alle organizzazioni dei produttori di modificare in tempi brevi i programmi operativi, approvati ai sensi del regolamento 2200/96, per includervi gli strumenti per la gestione e prevenzione delle crisi;

Tenuto conto che le misure di prevenzione e gestione delle crisi, da applicare sul territorio, dovranno essere efficaci, controllabili da parte degli organismi competenti e di facile applicazione ed appare quindi necessario selezionare solo le misure rispondenti a tali finalita';

Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;

Ritenuto necessario attuare i controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dal presente decreto, anche tramite l'utilizzo del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Misure di prevenzione e gestione delle crisi applicabili

  1. I programmi operativi delle organizzazioni dei produttori e delle associazioni di OP, al fine del perseguimento dell'obiettivo di prevenzione e gestione delle crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, possono prevedere una o piu' delle seguenti misure di prevenzione e gestione delle crisi:

    1. ritiro dal mercato;

    2. raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

    3. promozione e comunicazione;

    4. assicurazione del raccolto.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Per prodotti ritirati dal mercato, prodotti ritirati e prodotti non posti in vendita si intendono i prodotti che sono ritirati dal mercato ai sensi ed in conformita' con quanto previsto dagli articoli 76 e seguenti del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione.

  3. Per raccolta prima della maturazione o raccolta verde si intende la raccolta completa di prodotti non commercializzabili eseguita su una data superficie prima dell'inizio della raccolta normale. I prodotti non devono essere gia' stati danneggiati prima della raccolta verde da avversita' atmosferiche, fitopatie o in altro modo. La raccolta verde o la mancata raccolta sono pratiche supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche culturali.

  4. Per mancata raccolta si intende la mancata effettuazione della raccolta di qualsiasi produzione commerciale su una data superficie nel corso del normale ciclo di...

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