DETERMINAZIONE 23 gennaio 2008 - Indicazioni operative sugli appalti riservati - Articolo 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 2/2008).

IL CONSIGLIO Considerato in fatto.

Il presente atto di determinazione si propone di fornire alcune linee di indirizzo per la corretta applicazione delle norme che consentono di attribuire rilievo, nel settore degli appalti, agli aspetti sociali e/o ambientali.

Al riguardo, la Commissione europea, con distinte comunicazioni interpretative (´Gli appalti pubblici nell'Unione europeaª dell'11 marzo 1998, seguita dalle due comunicazioni del 2001 sugli aspetti ambientali e sociali), aveva fornito indicazioni in materia. Le direttive n. 17/2004 e n. 18/2004 hanno poi previsto disposizioni specifiche sulla possibilita' di tenere in considerazione, nell'affidamento e/o nell'esecuzione di contratti pubblici, criteri sociali e ambientali.

Nel recepire le suddette direttive, quindi, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha in primo luogo stabilito, all'art. 2, recante i ´Principiª, che ´il principio di economicita' puo' essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibileª.

Esso ha inoltre inserito, nella parte relativa ai ´requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamentoª, dedicata quindi ai profili soggettivi della procedura di appalto, l'art. 52 sugli appalti riservati, che attribuisce alle stazioni appaltanti la facolta' di riservare la partecipazione, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti, oppure riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati e' composta di disabili.

Appare opportuno chiarire alcuni aspetti attinenti le predette disposizioni, ai fini della loro corretta applicazione.

L'art. 52, infatti, contempla l'istituto dei laboratori protetti e l'istituto dei programmi di lavoro protetti, non definiti a livello normativo, ed esige un coordinamento con la legislazione nazionale vigente relativa alle cooperative sociali e alle imprese sociali, la quale e' espressamente fatta salva dalla medesima disposizione del codice dei contratti.

Data la rilevanza delle questioni prospettate, l'Autorita' ha proceduto ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti delle associazioni delle cooperative e delle imprese e con i ministeri interessati, nonche' con l'ANCI e l'UPI.

Tutti i partecipanti alle audizioni hanno rilevato l'importanza delle tematiche in questione ed hanno espresso altresi' l'esigenza di un atto di indirizzo dell'Autorita' che dia indicazioni utili alle stazioni appaltanti ed alle imprese. Ritenuto in diritto - Appalti riservati (art. 52, decreto legislativo n. 163/2006).

L'art. 52 del decreto legislativo n. 163/2006 prevede che le stazioni appaltanti possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati e' composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravita' del loro handicap, non possono esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali.

Al fine di potersi avvalere della...

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