CIRCOLARE 4 agosto 2005, n. 871 - Modalita' operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 4 agosto 2005, n.871 Modalita' operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla

disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'emanazione

del decreto ministeriale di cui all'articolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies,

della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni.

  1. Premessa.

    1.1. L'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha integrato l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevedendo l'emanazione, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno 2005, di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che rilevi le variazioni percentuali annuali in aumento o diminuzione, superiori al 10 per cento, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione piu' significativi.

    In Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005 e' stato pubblicato il decreto 30 giugno 2005 Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004 relativi ai materiali da costruzione piu' significativi ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni.

    1.2. Si ritiene opportuno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si e' espresso con voto 6 luglio 2005, n. 153, della 5 Sezione, fornire ai SIIT - Settore infrastrutture, modalita' operative per l'applicazione del decreto ministeriale in parola.

    Al fine di assicurare uniformita' ed omogeneita' di comportamenti, si ritiene che tali indicazioni possano costituire un utile modello operativo cui le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di appalti pubblici di lavori possano fare riferimento.

  2. Modalita' operative.

    2.1. Qualora il decreto ministeriale annuale rilevi variazioni in aumento o in diminuzione, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione si fa luogo a compensazione nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.

    La compensazione e' cosi' determinata

    1. la variazione in percentuale che eccede il 10 per cento e' applicata al prezzo, rilevato nei decreti ministeriali annuali, del singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta; b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a), e' applicata alle quantita' del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare...

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