DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 agosto 2011, n. 13 - Regolamento in materia di modalita' operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi provinciali di laboratori e modalita' per l'effettuazione delle verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformita' dei laboratori (accordo ai sensi dell'articolo 40, comma 3), della legge 7 luglio 2009, n. 88 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, dell'8 luglio 2010, e articolo 7, comma 3, legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 25 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige';

Visto l'art. 7, comma 3) della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1657 del 29 luglio 2011 con la quale e' stato approvato lo schema del seguente regolamento;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione 1. Questo regolamento definisce le modalita' operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione negli elenchi dei laboratori che eseguono le verifiche analitiche previste dai piani di autocontrollo predisposti dagli operatori alimentari, secondo quanto previsto dal Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), in attuazione dell'accordo sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 luglio 2010, previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) e dell'art. 7, comma 3 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale in materia di tutela della salute), che disciplina le modalita' per l'attuazione degli accordi Stato regioni.

  1. Questo regolamento si applica ai:

    1. laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;

    2. laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

  2. I laboratori di cui al comma 2 sono di seguito denominati:

    'laboratori'.

    Art. 2

    Requisiti dei laboratori 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 2 della legge 7 luglio 2009, n. 88, i laboratori devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

  3. I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove a un altro laboratorio, accertandone preliminarmente l'accreditamento secondo le predette norme e l'iscrizione negli...

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