Adozione e prove operative di misure per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica. (Deliberazione n. 21/2004).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 24 febbraio 2004, Visti

la legge 10 ottobre 1990, n. 287; la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico; il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa'; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 giugno 1997, n. 67; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125; la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168; il documento per la consultazione Misure per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 pubblicato in data 30 gennaio 2004 (di seguito: il documento per la consultazione).

Considerato che

l'Autorita' e' investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale puo' adottare gli interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi nel settore dell'energia elettrica; misure quali quelle indicate nell'alinea precedente debbono essere graduate in ragione delle effettive, congiunturali esigenze di supporto al processo di promozione della concorrenza come sopra evidenziate, diversamente dando luogo a forme surrettizie di intervento amministrativo sui meccanismi di mercato; il documento per la consultazione prefigurava, in generale, misure per limitare i prezzi orari puntuali sia del mercato del giorno prima sia del mercato di aggiustamento, nonche' per garantire apporti dei diversi operatori attivi lato offerta adeguati alla capacita' di contributo di ciascun operatore nelle diverse zone e infine per monitorare l'eventuale deriva nel tempo dei prezzi medi; allo stato, l'esigenza di assicurare la coerenza del provvedimento con i criteri di cui ai precedenti alinea motiva l'adozione di un primo gruppo di misure minime tese: a garantire un efficace funzionamento dei mercati prevenendo, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, comportamenti volti a non collocare parte della produzione; ad assicurare, tramite lo strumento del contratto differenziale, la copertura del rischio di prezzo per il garante della fornitura al mercato vincolato; l'approccio progressivo e di verifica operativa per la messa in funzione del sistema delle offerte adottato dal Ministero delle attivita' produttive e' in fase di completamento; l'entrata in operativita' delle misure prefigurate nel presente provvedimento deve essere preparata mediante opportune prove, condotte dagli organismi tecnici cui e' affidata la gestione del mercato e che in tale veste dispongono delle conoscenze e delle dotazioni tecniche per operare in tale senso; le prove di cui al precedente alinea consentiranno di misurare l'efficacia delle misure stesse rispetto a situazioni anomale di funzionamento del mercato; cio' che e' indispensabile per consentire all'Autorita', qualora sia necessario, di apportare eventuali modifiche e integrazioni al presente provvedimento; quanto indicato al precedente alinea puo' essere effettuato sia attraverso apposite simulazioni sia attraverso l'applicazione di dette misure nell'ambito della pendente fase di prova del sistema delle offerte quando tale fase consentira' verifiche attendibili sull'efficienza del sistema di negoziazione.

Ritenuto che

la conclusione di contratti differenziali da parte dell'Acquirente unico possa essere disciplinata prevedendo, diversamente da quanto prospettato nel documento per la consultazione, il ricorso a procedure concorsuali, essendo ben possibile, come si ricava dai contributi ricevuti nel corso della consultazione, che gli operatori, in una fase nella quale potrebbe fingere da incentivo l'interesse a stabilizzare i flussi di ricavo, accedano volontariamente alla sottoscrizione di detti contratti; sia necessario prevedere soluzioni specifiche per situazioni di non chiusura del mercato ovvero di chiusura a prezzi manifestamente anomali; sia necessario porre nei mercati del giorno prima e di aggiustamento, in analogia con quanto avviene in altri Paesi, un limite massimo volto al contenimento dei picchi estremi di prezzo il cui rispetto costituisca condizione per l'ammissibilita' delle offerte di vendita; la quantita' di apporto minimo dei diversi operatori, da garantire per conseguire condizioni di concorrenza ed efficacia nell'offerta di energia elettrica, debba essere graduata alla dimensione relativa della capacita' di ciascun operatore nelle diverse zone ed alla entita' della domanda rapportata all'offerta in ciascuna zona; qualora, nelle ore ad alto e medio carico, si presentino simultaneamente una deriva del prezzo medio dell'energia opportunamente calcolato su scala mensile, e il mancato raggiungimento da parte dell'operatore marginale della quantita' minima di cui all'alinea precedente, debba essere corrisposto all'operatore di cui sopra, non il prezzo marginale di sistema, ma il prezzo effettivamente offerto in tutte le zone dove detto operatore contribuisce al soddisfacimento della domanda; sia necessario prevedere che il Gestore della rete di trasmissione nazionale e il Gestore del mercato, conducano una fase di prova delle misure da avviare sin dal momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento i cui risultati siano tempestivamente resi disponibili all'Autorita'; sia necessario acquisire attraverso la definizione di opportuni indici dati relativi alla dinamica sia dell'offerta, sia della domanda sul mercato e sui relativi prezzi per le diverse zone e per i diversi mercati (del giorno prima, di aggiustamento e dei servizi di dispacciamento); detti indici, nei limiti delle vigenti forme di tutela in ordine alla riservatezza o segretezza di informazioni aziendali, commerciali, industriali e finanziarie, debbano essere resi pubblici allo scopo di garantire la massima trasparenza sul funzionamento dei mercati; Delibera:

Art. 1.

Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n.

168/03, nonche' all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n.

05/04, integrate come segue

energia elettrica CIP 6 e' l'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99; fasce orarie F1, F2, F3 e F4 sono le fasce orarie di cui alla tabella 1 del testo integrato...

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