DECRETO 25 luglio 2008 - Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell''articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2006-2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, nonche' i comuni frontalieri interessati, determinera', annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1979, n. 42 - che sostituisce l'art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera del 9 marzo 1976 - con il quale e' stato stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2006 e 2007.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorita' dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2006 e 2007. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorita' italiane presso quelle svizzere.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre...

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