DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 142 - Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che disciplinano le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare il comma 13 del citato articolo 5 il quale stabilisce che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono dettate le disposizioni attuative delle predette agevolazioni di credito; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002; Ritenuto tuttavia di non poter recepire quanto suggerito dal Consiglio di Stato al punto 11 del citato parere circa la richiesta di sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: "breve istruttoria" con le parole: "idonea documentazione" in quanto

tale locuzione porrebbe in capo all'impresa beneficiaria l'onere di produrre la predetta documentazione mentre con tale disposizione si intendeva porre in capo alla societa' locataria l'onere di effettuare una breve istruttoria; Ravvisata pertanto la necessita' di modificare comunque il testo del citato comma 1 dell'articolo 5, al fine di evitare equivoci interpretativi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Presentazione delle domande

  1. La domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di seguito denominata: "legge", e' inoltrata, in bollo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

  2. L'impresa puo' presentare domanda, limitatamente ad una sola per quanto riguarda la procedura automatica, per ogni avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, entro i termini iniziale e finale stabiliti nello stesso.

  3. La domanda e' compilata conformemente al modulo di cui all'allegato A), e' corredata dagli allegati B) e C), ed e' accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo i criteri indicati nell'allegato D), unitamente al relativo contratto, ove gia' stipulato.

  4. La delibera bancaria di cui al comma 3, puo' essere altresi' prodotta anche separatamente dalla domanda di cui al citato comma 3, purche' nei termini di presentazione della domanda previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo:

    - Il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' riportato nelle note alle premesse.

    Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 87 delle Costituzione e' il seguente

    "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nel casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    Puo' concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica.".

    - Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente

    "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni (termine modificato dal comma 27 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127) dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

    1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari (art. 11 legge 5 febbraio 1999, n. 25); b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (abrogata dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546).

      - La legge 5 agosto 1981, n. 416, reca: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.".

      - Si indicano le leggi che hanno modificato la legge 5 agosto 1981, n. 416, attinenti alle agevolazioni di credito all'editoria

      la legge 25 febbraio 1987, n. 67, reca: "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"; il testo aggiornato della legge 5 agosto 1981, n.

      416, recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1987"; la legge 7 agosto 1990, n. 250, reca: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per ladichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa"; il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, reca

      "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n.

      422"; la legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

      - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca

      "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

      - Il testo dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente

      "4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a

    2. e b) (omissis); c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari; la disciplina relativa alle attivita' economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.".

      - La legge 7 marzo 2001, n. 62, reca: "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416".

      - Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62

      "Art. 4 (Tipologie di interventi nel settore editoriale). - 1. Alle imprese operanti nel settore...

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