Ontratti di locazione per «finalità turistiche» di cui alla legge 431/98 e poteri legislativi delle regioni

AutoreVittorio Angiolini
Pagine373-375

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  1. Quali sono i poteri legislativi delle regioni, e i relativi limiti, per rapporto alla disciplina dei contratti di locazione per «finalità turistiche» di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 431 del 1998? In particolare, se la legge regionale può disciplinare i rapporti di locazione per «finalità turistiche» posti in essere da proprietari non imprenditori, ivi compresi gli aspetti riguardanti la durata del rapporto, le prestazioni, l'informativa alla pubblica amministrazione?

    La questione, per essere correttamente impostata, richiede l'esame non solo della disciplina costituzionale dei poteri delle regioni, ma, al fine di una migliore comprensione dell'interpretazione effettiva della Costituzione, anche della normativa statale sul trasferimento di funzioni regionali, dei principali orientamenti della giurisprudenza costituzionale, nonché della legislazione che, in questa materia, ha sancito, per gli effetti dell'art. 117 Cost., i «principi fondamentali» inderogabili dal legislatore regionale. Il discorso sarà qui riferito alle regioni a statuto ordinario, che hanno quanto alle competenze una disciplina uniforme; mentre per le regioni speciali occorrerebbe altresì considerare, oltre ai loro rispettivi statuti, le relative norme di attuazione.

  2. - L'art. 117 Cost. demanda alle regioni la competenza legislativa in materia di «turismo ed industria alberghiera». Nell'interpretazione di questa disposizione, la Corte costituzionale ha sempre conferito uno specifico rilievo alla legislazione statale sul trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, in virtù del principio cosiddetto del «parallelismo delle funzioni», ricavato dal combinato disposto degli artt. 117 e 118 Cost.

    Il D.P.R. 4 gennaio 1972 n. 6, il quale si era in genere limitato a trasferire alle regioni taluni dei poteri degli organi centrali dello stato ad esclusione di quelli di altri enti pubblici, non aveva praltro lasciato trapelare l'esistenza di alcuna competenza regionale circca le locazioni per «finalità turistiche». Si deve anzi notare che, per l'art. 5 del D.P.R. n. 6 del 1972, sono rimaste «ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività turistiche ed alberghiere, riguardano materie non comprese nell'art. 117 Cost.». Il che era parso sottintendere non solo l'incompetenza del legislatore regionale in merito a locazioni sorrette dal diritto privato, spesso considerato dalla stessa giurisprudenza «materia» estranea per sè all'elenco dell'art. 117 Cost., ma era parso sottintendere altresì l'incompetenza della legge della regione per un buon novero di quelle attività di accoglienza turistica (ad esempio, di «affittacamere»; cfr. gli artt. 108 ss. del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773), in quanto soggette a specifiche regole indubitabilmente ascrivibili alla sicurezza pubblica.

    La situazione è solo parzialmente mutata con il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616: in specie: l'art. 56 del D.P.R. n. 616 del 1977 ha dato una definizione più vasta del turismo («tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi») e ha tra l'altro trasferito alle regioni le funzioni di amministrazione concernenti «le opere, gli impianti, i servizi complementari alle attività turistiche». Inoltre, l'art. 19 e soprattutto l'art. 9 del D.P.R. n. 616 del 1977, per cui «le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie (...) trasferite», sono parsi rendere più robuste e cospicue, o meglio consentire al legislatore regionale di rendere più robuste e cospicue, le funzioni sulle strutture ricettive turistiche esercitabili dagli enti autonomi.

    Il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, se è sembrato toccare l'incentivazione, la programmazione, la vigilanza ed anche il controllo sulle attività ricettive e di accoglienza turistica organizzate in forma di impresa, non è sembrato peraltro toccare in alcun modo la disciplina dei rapporti di locazione, ancorché per «finalità turistiche», posti in essere da proprietari non imprenditori. A favore di questa interpretazione depone la circostanza che la stessa normativa statale di trasferimento si sia riferita costantemente a concetti che - come quello di «struttura», di «servizio», di «impianti» o altri consimili - evocano appunto l'organizzazione e quindi l'impresa; un'organizzazione che, ovviamente, manca nel caso di un proprietario...

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