DECRETO 15 Maggio 2007, n. 79 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito "decreto n. 252 del 2005";

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ora "Ministro del lavoro e della previdenza sociale", determina, con proprio decreto, i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto n. 58 del 1998), da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale, il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e per il quale non sussistano le cause di incompatibilita' e di decadenza, cosi' come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3;

Visto l'articolo 5, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i componenti degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' e non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' e decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3;

Visto l'articolo 9, comma 2 del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica residuale istituita presso l'I.N.P.S. devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 468, adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto n. 58 del 1998, recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa' di intermediazione mobiliare, societa' di gestione del risparmio e societa' a capitale variabile;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1997, n. 211, di seguito "decreto n. 211 del 1997", adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e recante, tra l'altro, norme sui requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti dei fondi pensione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003 recante aggiornamento del decreto n. 211 del 1997;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di seguito "legge n. 400 del 1998";

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 19 marzo 2007;

Vista la nota del 14 maggio 2007, con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

  1. al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005, costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto stesso;

  2. al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto n. 252 del 2005, costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

  3. al responsabile e ai membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto n. 252 del 2005;

  4. al responsabile delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13 del decreto n. 252 del 2005;

  5. al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, dotate di soggettivita' giuridica;

  6. al responsabile e ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente;

  7. ai membri del comitato di amministrazione e al responsabile della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto n. 252 del 2005.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

    28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5, commi 2 e

    4, dell'art. 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.

    252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.

    289, supplemento ordinario, e' il seguente:

    �Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - (Omissis).

    3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio regolamento le modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della

    Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:

  8. i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

  9. i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'art.

    13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

  10. i contenuti e le modalita' dei protocollo di autonomia gestionale.�.

    �Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilita). - (Omissis).

    2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e per il quale non sussistano le cause di incompatibilita' e di decadenza cosi' come previsto dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attivita' svolta. Per le forme pensionistiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica puo' essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non puo' essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le societa' da queste controllate o che le controllano.

    (Omissis).

    4. Ferma restando la possibilita' per le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita', per i quali non sussistano le cause di incompatibilita' e di decadenza previste dal decreto di cui all'art. 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza e' incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonche' con lo...

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