DECRETO 18 marzo 1998, n. 150 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle SIM e fissazione della soglia rilevante

DECRETO 18 marzo 1998, n. 150.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle SIM e fissazione della soglia rilevante.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle societa' di intermediazione mobiliare devono possedere i requisiti di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto altresi' l'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 e che a questo fine si considerano anche le azioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; Visto l'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che in assenza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la suddetta quota di capitale e attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di impugnare la delibera assembleare in caso di inosservanza di tale divieto; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; Vista la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Onorabilita' dei partecipanti al capitale delle SIM

1. Chiunque partecipa in una societa' di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM") in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.

1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e...

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