DECRETO 11 novembre 2011, n. 220 - Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalita'', onorabilita'' e indipendenza degli esponenti aziendali, nonche'' dei requisiti di onorabilita'' dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (11G0259)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto in particolare l'articolo 76 del predetto codice, che prevede, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione, il possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, e dispone che il medesimo regolamento stabilisce anche le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

Visto altresi' l'articolo 77, comma 1, del medesimo codice che prevede, per i titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione, la determinazione dei requisiti di onorabilita' con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, e tenuto conto dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, che ha modificato il codice delle assicurazioni private in attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 12 ottobre 2011, protocollo n. 20190;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 recante il codice delle assicurazioni private, e successive modifiche ed integrazioni;

    2. «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

    Art. 2

    Ambito di applicazione

  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia. Resta ferma l'applicazione, alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia aventi titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea aventi tali caratteristiche, della ulteriore disciplina prevista per tali tipi di societa'.

  3. Le disposizioni del presente regolamento, con esclusione di quelle previste dall'articolo 6, si applicano altresi', ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del codice, al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria di impresa italiana istituita presso altro Stato membro dell'unione, nonche' al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede-secondaria ubicata in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del codice.

  4. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano anche ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni di cui all'articolo 68 del codice in una impresa di assicurazione e di riassicurazione. Nel caso in cui tali soggetti sono persone giuridiche, le disposizioni dell'articolo 5 si applicano a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e...

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