Patologie oncologiche - Periodo di comporto - Invalidita' e situazione di handicap grave - Decreto legislativo n. 276/2003, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale.

Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro Alla regione Siciliana - Assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro All'INPS - Direzione generale All'INAIL - Direzione generale Alla Direzione generale - AA.GG.R.U.A.I. - Divisione VII Al SECIN

A garanzia di una piu' efficace ed effettiva tutela dei lavoratori afflitti da patologie oncologiche l'ordinamento giuridico ha recentemente introdotto ulteriori importanti istituti che, tuttavia, risultano ancora poco conosciuti ed utilizzati anche per la mancanza di un quadro di riferimento unitario.

Tali strumenti risultano finalizzati, da un lato, all'adeguamento del periodo di comporto, ossia di un periodo predeterminato durante il quale e' giustificata la sospensione dell'obbligo di prestazione lavorativa in capo al lavoratore e nel corso del quale il datore di lavoro non puo' licenziare il lavoratore malato, con le necessita' connesse allo stato di malattia, e, dall'altro lato, all'incentivazione della flessibilita' della prestazione lavorativa a favore del prestatore di lavoro mediante il diritto a svolgere prestazioni di lavoro a tempo parziale per conciliare esigenze di cura e mantenimento del posto di lavoro.

  1. Periodo di comporto e ruolo della contrattazione collettiva.

    Si ricorda, a questo proposito, quanto dispone l'art. 2110 del codice civile in materia di sospensione del rapporto di lavoro. In caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 del codice civile solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita', cosi' demandando alla contrattazione collettiva l'individuazione del cosiddetto periodo di comporto.

    Alle determinazioni della autonomia collettiva e' altresi' demandata la possibilita' di estensione del suddetto periodo nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessita' di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Tali ipotesi particolari di estensione del periodo di comporto si rivelano particolarmente significative con riferimento a lavoratori affetti da malattie oncologiche, che spesso necessitano di un periodo di comporto piu' ampio rispetto a quello previsto in via ordinaria.

    Tuttavia, allo stato, esse si...

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