DECRETO 28 aprile 2008 - Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all''omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'' dei sistemi, componenti ed entita'' tecniche destinati a tali veicoli.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 novembre 2006, di recepimento della direttiva 2005/49/CE della Commissione del 25 luglio 2005 che, alla data di adozione della direttiva 2007/46/CE, ha da ultimo modificato la direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, relativo all'omologazione di trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e i rimorchi progettati e fabbricati specificamente per essere trainati dai medesimi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, di recepimento alla direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 157 del 9 giugno 2006, relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004, di recepimento della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 263 del 9 ottobre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;

A d o t t a il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli.

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

Oggetto

  1. Il presente decreto stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative ed i requisiti tecnici generali necessari per l'omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo di applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificare l'immatricolazione, la vendita e la immissione in circolazione all'interno del territorio nazionale e della Comunita' europea.

  2. Il presente decreto stabilisce inoltre disposizioni per la vendita e l'entrata in servizio di parti e apparecchiature destinate ai veicoli omologati conformemente al presente decreto.

  3. Specifici requisiti tecnici relativi alla costruzione ed al funzionamento di veicoli sono stabiliti in applicazione del presente decreto con atti normativi il cui elenco tassativo figura nell'allegato IV.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  4. Il presente decreto si applica:

    a) all'omologazione dei veicoli progettati e fabbricati in una o piu' fasi al fine di essere utilizzati su strada, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche progettati e fabbricati per i suddetti veicoli;

    b) all'omologazione individuale di tali veicoli;

    c) alle parti ed alle apparecchiature destinate ai veicoli da esso contemplati.

  5. Il presente decreto non si applica all'omologazione o all'omologazione individuale dei seguenti veicoli:

    a) i trattori agricoli o forestali, quali definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE;

    b) i quadricicli, quali definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE;

    c) i veicoli cingolati.

  6. L'omologazione o l'omologazione individuale, disciplinate dal presente decreto, sono facoltative per i seguenti veicoli:

    a) veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;

    b) veicoli blindati progettati per essere utilizzati dalle Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; e c) macchine mobili, nella misura in cui tali veicoli soddisfino i requisiti del presente decreto. Tali omologazioni facoltative non pregiudicano l'applicazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

  7. L'omologazione individuale a norma del presente decreto e' facoltativa per i seguenti veicoli:

    a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada;

    b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilita' di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove purche' siano progettati e fabbricati specificamente a tale fine.

    Art. 3.

    Definizioni

  8. Ai fini del presente decreto e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:

    a) «atto normativo»: una direttiva particolare o un regolamento CE oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto;

    b) «direttiva particolare o regolamento»: una direttiva o un regolamento CE elencato nell'allegato IV, parte I. La definizione include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;

    c) «omologazione»: la procedura con la quale l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

    d) «omologazione nazionale»: l'omologazione prevista dalla legislazione nazionale la cui validita' e' limitata al territorio nazionale;

    e) «omologazione CE»: la procedura con la quale l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme alle disposizioni amministrative ed alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente decreto o degli atti normativi elencati negli allegati IV o XI;

    f) «omologazione individuale»: la procedura con la quale l'autorita' di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

    g) «omologazione in piu' fasi»: la procedura con la quale una o piu' autorita' di omologazione degli Stati membri della Comunita' europea certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto;

    h) «omologazione a tappe»: la procedura di omologazione di un veicolo consistente nell'ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entita' tecniche relativi al veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione del veicolo completo;

    i) «omologazione in un'unica tappa»: la procedura di omologazione di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione;

    l) «omologazione mista»: la procedura di omologazione a tappe per la quale sono effettuate una o piu' omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza che sia necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi;

    m) «veicolo a motore»: ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h;

    n) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

    o) «veicolo»: ogni veicolo a motore o il suo rimorchio quali definiti ai punti m) ed n);

    p) «veicolo a motore ibrido»: veicolo munito di almeno due diversi convertitori d'energia e di due diversi sistemi di accumulazione, sul veicolo, dell'energia per la sua propulsione;

    q) «veicolo elettrico ibrido»: veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell'energia installate a bordo:

    1) un carburante di consumo;

    2) un dispositivo di accumulazione dell'energia elettrica quale, ad esempio, la batteria, il condensatore, il volano/generatore, o altro;

    r) «macchina mobile»: ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e...

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