DECRETO 10 luglio 2003, n. 238 - Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'articolo 55 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che reca la definizione di filoveicolo; Visto inoltre l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n.

285 del 1992, a termini del quale, fra gli altri veicoli, i filoveicoli sono soggetti all'omologazione del tipo effettuata su un prototipo, a seguito dell'accertamento previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche»; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002; Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993; Considerata la necessita' di armonizzare le vigenti procedure di omologazione con il quadro normativo comunitario; Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.

317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n.

400;

Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione dei filoveicoli per trasporto di persone, di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si applica anche ai veicoli a motore elettrico assimilabili ai filoveicoli, aventi un sistema di captazione della corrente diverso da quello della linea aerea.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazoni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano ivariati il valore e l'efficacia degi atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

    285 (Nuovo codice della strada), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992.

    - Si riporta il testo degli articoli 55, 75, commi 1, 2 e 3 del codice della strada

    Art. 55 (Filoveicoli). - 1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.

    2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.

    .

    Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione). - 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento e' limitato al solo motore.

    2. L'accertamento di cui al comma l ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri con modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

    3. I veicoli indicati nel comma l, i loro componenti o entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

    4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art.

    87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

    5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocita'.

    6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo...

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