Omissioni sotto soglia e formule assolutorie: possibili incertezze?

AutoreMattia Miglio
Pagine55-59
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giur
Rivista penale 2/2018
LEGITTIMITÀ
3.13. L’art. 8, comma 1, L. 11 marzo 2014, n. 23 - Delega
al Governo recante disposizioni per un sistema f‌iscale più
equo, trasparente e orientato alla crescita - aveva delegato
il governo a procedere alla revisione del sistema sanziona-
torio penale tributario secondo criteri di predeterminazio-
ne e di proporzionalità rispetto alla gravità dei compor-
tamenti, prevedendo, per quanto qui rileva, la possibilità
di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di
applicare sanzioni amministrative anzichè penali, tenuto
anche conto di adeguate soglie di punibilità.
3.14. In dichiarata attuazione di tale criterio, il legisla-
tore delegato ha introdotto una nuova (e maggiore) soglia
di punibilità dei fatti di omesso versamento di ritenute
certif‌icate (art. 10-bis, D.L.vo n. 74 del 2000) e di omesso
versamento dell’imposta sul valore aggiunto (art. 10-ter,
D.L.vo n. 74 del 2000), al di sotto della quale il ricorso a
misure sanzionatorie di tipo amministrativo, peraltro già
previste dalla legislazione vigente, è apparso proporziona-
to alle caratteristiche dell’illecito (così la Relazione illu-
strativa allo schema di decreto).
3.15. Il mutato giudizio di offensività della condotta
omissiva si è tradotto nel restringimento dell’area della sua
penale rilevanza, con assegnazione a quella amministrativa
delle condotte che si collocano al di sotto della nuova soglia.
3.16. Si è così verif‌icata un’ipotesi di abrogazione par-
ziale del reato di cui all’art. 10-bis, D.L.vo n. 74 del 2000, in
ordine a tutte le sottofattispecie relative agli omessi ver-
samenti inferiori alla nuova soglia, per i quali il giudizio di
offensività è radicalmente mutato.
3.17. Non v’è dubbio, del resto, che alla data odierna
l’omesso versamento di somme inferiori a 150.000,00 Euro
non è (più) previsto dalla legge come reato, sicchè ove
dovesse contestarsi, oggi, l’omesso versamento di somme
per importi inferiori alla nuova soglia la formula di pro-
scioglimento sarebbe quella: "perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato", che il giudice può adottare senza
nemmeno accertare la corrispondenza al vero del fatto
così contestato.
3.18. Deve pertanto essere affermato il seguente prin-
cipio di diritto: "la nuova fattispecie di reato di cui all’art.
10-bis, D.L.vo n. 74 del 2000, come modif‌icata dall’art. 7,
comma 1, lett. b, D.L.vo n. 158 del 2015, che ha elevato a
150.000,00 l’importo delle ritenute certif‌icate non versate,
ha determinato l’abolizione parziale del reato commesso
in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o
inferiori a detto importo".
3.19. Vertendosi in ipotesi di abrogazione parziale tro-
vano applicazione l’art. 2 comma 2, c.p., e art. 673 comma
1, c.p.p..
3.20. L’ordinanza impugnata deve perciò essere annul-
lata senza rinvio con conseguente revoca del decreto pe-
nale di condanna n. 92 del 2015 del 10 aprile 205 del G.i.p.
del Tribunale di Fermo perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato. (Omissis)
OMISSIONI SOTTO SOGLIA
E FORMULE ASSOLUTORIE:
POSSIBILI INCERTEZZE?
di Mattia Miglio
1. La sentenza che qui si commenta offre diversi spunti
di rif‌lessione in merito alla sorte degli omessi versamenti
ex artt. 10-bis e 10-ter D.L.vo 74/2000 divenuti penalmente
irrilevanti a valle dell’innalzamento delle soglie di punibi-
lità determinato dall’entrata in vigore del Decreto Legi-
slativo n. 158/2015.
Ad oggi, infatti, per quanto concerne le sentenze di
condanna divenute def‌initive, si discute se l’innalzamento
delle soglie di punibilità possa conf‌igurare un’ipotesi di
abolitio criminis parziale oppure integri l’ipotesi di cui
all’art. 2, comma 4 c.p., impedendo così al condannato la
possibilità di proporre istanza di revoca ex art. 673 c.p.p.
Invece, con riferimento ai procedimenti tuttora pen-
denti, il dubbio maggiormente rilevante riguarda la for-
mula assolutoria da adottare per dichiarare l’irrilevanza
penale degli omessi versamenti divenuti sotto-soglia nelle
more del procedimento stesso: in particolare, l’organo giu-
dicante deve adottare la formula “perché il fatto non è più
previsto come reato” oppure deve essere preferita la più
liberatoria “perché il fatto non sussiste”?
Andiamo con ordine.
In via preliminare, e per meglio comprendere quanto
si andrà ad illustrare fra un istante, pare certamente utile
ricordare che l’art. 7 del D.L.vo 158/2015 ha modif‌icato la
struttura dei delitti di omesso versamento e, in particola-
re, per quanto qui interessa, del reato di cui all’art. 10-bis
previsto dal D.L.vo 158/2015.
Come noto, prima dell’entrata in vigore della modif‌i-
ca, tale norma puniva con la pena della reclusione “da sei
mesi a due anni chiunque non versa entro il termine pre-
visto per la dichiarazione annuale di sostituto di imposta
ritenute risultanti dalla certif‌icazione rilasciata ai sostitu-
iti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per
ciascun periodo di imposta” (1).
Tale norma si andava peraltro ad aff‌iancare all’illeci-
to amministrativo di cui all’art. 13, comma 1, D.L.vo 18
dicembre 1997 n. 471 (attualmente in vigore), il quale
prevede una sanzione amministrativa pari al 30% per ogni
importo (anche non certif‌icato) non versato entro il 16
del mese successivo al perfezionamento dei presupposti
del debito tributario.
Scorrendo la struttura dei due illeciti (penale e am-
ministrativo), emergeva chiaramente che il legislatore –

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