Omicidio e lesioni stradali: considerazioni sulla riforma

AutoreGiovanni Fontana
Pagine471-474
471
dott
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016
DOTTRINA
OMICIDIO E LESIONI STRADALI:
CONSIDERAZIONI
SULLA RIFORMA
di Giovanni Fontana (*)
Certamente, abbiamo tutti esultato, allorquando abbia-
mo appreso che il disegno di legge sull’omicidio (e lesioni)
stradale è stato approvato; quindi, una volta pubblicato in
Gazzetta Uff‌iciale, è legge dello Stato: si tratta della L. 23
marzo 2016, n. 41.
Certo non nego come alcuni di noi, compreso il sotto-
scritto, si siano stupiti che alla fattispecie più grave dell’o-
micidio stradale, derivante dall’alterazione psicof‌isica, sia
stata abbinata quella delle lesioni colpose; soprattutto,
quella di analoghe fattispecie, derivanti dalla violazione
di talune norme di comportamento, ancorché commesse
da persona non alterata.
Non nascondo neppure un certo sconforto, nell’aver
assistito ad una classe politica incapace di approvare una
legge così importante, se non dietro il “ricatto” della c.d.
“f‌iducia”. Insomma, c’è da pensare che la legge sia passata
non tanto per salvare le sorti dei Cittadini (vittime della
strada), ma le sorti del Governo della Repubblica, “vitti-
ma” del Parlamento.
Ciò che più conta, è che la legge sia passata; anche se,
come avremo modo di vedere, passato l’entusiasmo del
primo momento, qualche dubbio in ordine all’applicabilità
della legge, esiste: vedremo bene di evidenziarlo, per ten-
tare di superarlo, almeno come “addetti ai lavori”.
È ben chiaro, infatti, che quanto sarà discusso in pub-
blico dibattimento o nelle altre vicende processuali alter-
native al fatto-reato, sarà il frutto della relativa indagine
della polizia giudiziaria stradale oppure (com’è prevedi-
bile che sia, in ordine alla gravità dei fatti) dell’indagine
difensiva.
Sia ben chiaro - giacché è l’evidenza delle circostanze
che lo dimostra - che solo la polizia stradale sarà il pri-
mo soggetto autorizzato ad intervenire e a cristallizzare la
scena del crimine e ad assumere le dichiarazioni sponta-
nee prima che tutto venga modif‌icato, irrimediabilmente.
La scena del crimine, non è l’appartamento di borga-
ta, ma la strada pubblica; quest’ultima, per quanto sia da
considerare una strada locale, sarà soggetta ad irrimedia-
bili modif‌icazioni derivanti dalla inevitabile presenza dei
curiosi e dalla necessità di ripristinare l’ordinaria circola-
zione stradale.
Nulla di nuovo nel fare il nostro non semplice mestiere,
se non che, in questo caso specif‌ico, non c’è soltanto da
considerare la vita sacrif‌icata all’eventuale “furbata” di un
autista gravemente imprudente o negligente (1), ma per
la stessa entità delle pene che saranno applicate (2), in
sede di condanna, è necessario che chi sarà considerato
l’imputato, sia, con estrema probabilità, anche il colpevole.
Fatta questa doverosa premessa, andiamo a ricor-
dare che dopo un lunghissimo iter legislativo, il disegno
di legge mediante il quale sono stati introdotti i reati di
omicidio stradale e di lesioni personali stradali, nonché le
disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel
Nuovo Codice della Strada e nella legge sulla competenza
del Giudice di pace, è stato def‌initivamente approvato dal
Senato della Repubblica, in data 2 marzo 2016 è divenuto
Il testo, def‌initivamente modif‌icato ed approvato, con-
templa le seguenti nuove fattispecie di delitto colposo (4),
per il quale, sempre, si procede d’uff‌icio e la competenza
è del tribunale:
a) art. 589-bis (Omicidio stradale);
b) art. 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gra-
vissime);
oltre a quelle dolose, riconducibili alle precedenti fatti-
specie di reato, ovvero (5):
a1) art. 589-ter (Fuga del conducente in caso di omi-
cidio stradale).
b1) art. 590-ter (Fuga del conducente in caso di lesioni
personali stradali).
All’interno delle anzidette fattispecie di delitto col-
poso, conseguente alla guida alterata, sono state altresì
introdotte ben altre f‌igure criminose, tutte caratterizzate
dalla guida non necessariamente alterata, ma comunque
ritenuta gravemente lesiva della integrità f‌isica, ovvero:
c) l’evento di danno causato da generiche violazione (o
residuali, rispetto a quelle qui di seguito specif‌icatamente
indicate) delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale (6), già previsto nei previgenti (ora modif‌icati)
artt. 589 e 590 c.p., con un signif‌icativo innalzamento delle
relative pene.
d) l’evento di danno causato da violazioni speciali, con-
nesse all’accertamento del reato (art. 24 L. 689/81) quali:
d1) la violazione dell’art. 142 del Nuovo Codice della
Strada, allorquando sia stata accertata una velocità pari o
superiore al doppio di quella consentita all’interno di un
centro urbano e comunque, non inferiore a 70 km/h ov-
vero, su strade extraurbane ad una velocità superiore di
almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita (7);
d2) la violazione all’art. 146 u.c. del codice citato, con-
seguente al superamento del semaforo disposto al rosso;
d3) la violazione all’art. 143 del codice citato, per guida
contromano;
d4) la violazione all’art. 154 del codice citato, per in-
versione del senso di marcia in prossimità o corrisponden-
za delle intersezioni, curve o dossi;
d5) la violazione all’art. 148 del codice citato, per sor-
passo in corrispondenza di attraversamento pedonale o
linea continua (8).
Naturalmente, in sede di eventuale comunicazione
di notizia di reato, la polizia stradale dovrà ampiamente

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