Oltraggio a pubblico ufficiale

AutoreMauro Gionni
Pagine813-814

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Già nel 1994 la Corte Costituzionale (341/1994), affrontando il problema della ragionevolezza della soglia minima edittale (da 6 mesi a …) del vecchio articolo 341 del c.p., così si esprimeva: «In altri Paesi europei di democrazia matura non solo non esistono, per le ipotesi corrispondenti, pene così severe, ma è quasi sempre ignorato il reato di oltraggio» (…) «appare il prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini tipica di quell’epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, concezione che è estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana per la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest’ultima».

All’epoca, la Suprema Corte dichiarò la illegittimità costituzionale esclusivamente del minimo edittale (6 mesi) e l’abrogazione dell’art. 341 c.p. intervenne solo qualche anno dopo, nel 1999.

Tuttavia, già in quella motivazione, si individua la cifra culturale, prima che politica, dell’intervento legislativo di oggi che ha reintrodotto il reato.

C’è anche da ricordare che la decisione del 1994 della Corte Costituzionale fu l’approdo di un lungo percorso della Suprema Corte sulla violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale sul presupposto che il fatto costitutivo dell’oltraggio a Pubblico Ufficiale consisteva, e consiste, in azioni che altrimenti integrerebbero reati puniti con pene più lievi (art. 594 del codice penale, fino a 6 mesi e art. 612 del codice penale, multa).

Già dal 1968 apparve a molti Pretori una sproporzione tra quelle condotte e quelle pene, visto anche il progressivo allargarsi della qualifica di Pubblici Ufficiali a categorie sempre più ampie di soggetti, con l’espansione dello Stato in varie attività nazionali.

Per molto tempo la Corte non accolse le questioni sollevate ritenendo che la congruenza della pena fosse questione che spettava al legislatore anche se già in alcune decisioni (Corte Cost. 109/1968) troviamo una valutazione di questo reato assai simile a quella fatta dalla stessa Corte nel 1994, ma allora conclusa con un timido invito al legislatore.

Si giunse così alla abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale con l’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

Si determinò poi, negli anni seguenti, un contrasto giurisprudenziale tra chi riteneva quella abrogazione una vera e...

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