Requisiti oggettivi e soggettivi per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. Novità giurisprudenziali in materia di procedura straordinaria di alienazione di veicoli ex art. 38 Comma 2 D.L. N. 269/2003 Conv., con modif., nella L. N. 326/2003

AutoreSimona Calcagnini
CaricaViceprefetto aggiunto, Prefettura di Ancona
Pagine231-235

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Va premesso che due sono fondamentalmente i criteri interpretativi per comprendere il mutamento nel tempo delle disposizioni che hanno disciplinato la materia in esame: da un lato, il tentativo di ridurre il più possibile le spese di custodia dei veicoli (specie se non ritirati dagli interessati), con l'obiettivo, si potrebbe dire con «l'assillo costante», di risanare i conti pubblici; dall'altro, lo sforzo di rendere sempre più professionale la figura del custode (fino a giungere, come vedremo, all'istituzione della figura del «custode-acquirente»), e dunque di pretendere dallo stesso requisiti sempre più precisi e pregnanti di imprenditorialità.

Possono pertanto individuarsi tre tappe principali nell'evoluzione normativa di che trattasi, a partire dagli anni '80, corrispondenti all'entrata in vigore di fondamentali testi di legge:

1) D.P.R. n. 571/1982. Norme per l'attuazione degli artt. 15 ultimo comma e 17 penultimo comma della L. n. 689/1981 concernente modifiche al sistema penale, che all'art. 7 descrive la procedura del sequestro e, come vedremo, detta alcuni requisiti soggettivi sulla figura del custode, e all'art. 8, ugualmente vigente, prevede che la custodia di veicoli a motore e dei natanti sequestrati può essere affidata a soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto i quali provvedono annualmente alla ricognizione dei soggetti stessi.

2) Codice della strada (D.L.vo n. 285/1992) che nell'originaria formulazione degli artt. 213 e 214 disciplinava sequestro, confisca e fermo. Il Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992), che, all'art. 394, rubricato «Sequestro del veicolo», al comma 2, tuttora in vigore, recita «La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione». Il comma 4 dello stesso articolo, più... realisticamente aggiunge «Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o il comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal prefetto competente».

3) D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/ 2003, contenente «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» il cui art. 38, oltre a prevedere una complessa procedura di alienazione straordinaria dei veicoli già in custodia, ha radicalmente riformulato gli articoli 213 e 214 del Codice della strada (già oggetto di precedenti modifiche ad opera del D.L. n. 151/2003) ed ha inserito, ex novo, l'art. 214 bis.

I primi due articoli modificati, rivoluzionando l'impostazione fino ad allora seguita, individuano, quale soggetto privilegiato cui affidare la custodia del veicolo, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido presente (il Ministero dell'interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza con Circolare n. 300/4/1/31772/101/20/21/4 del 10 maggio 2004 ha specificato: «usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di... leasing»), con l'evidente intento di influire positivamente sul risanamento delle finanze pubbliche.

Gli stessi articoli prevedono a carico dei soggetti appena citati un vero e proprio obbligo di assumere la custodia, cui non ci si può sottrarre senza giustificato motivo, pena l'applicazione di sanzioni ad hoc.

D'altronde, il custode così individuato, deve possedere alcuni fondamentali requisiti che si desumono dalla Circolare su menzionata nella quale viene precisato che il veicolo sarà affidato a soggetti terzi (il cd. «custode-acquirente») da parte degli organi di polizia se l'avente diritto (e, contestualmente, il dovere) di custodia è assente ovvero si rifiuta di assumere quest'ultima; è minorenne ed i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili; risulta essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica o morale (è evidente il richiamo agli artt. 120 e 259 c.p.p.).

In questa sede non si ritiene opportuno soffermarsi sui particolari della procedura di affidamentoPage 232 dei mezzi ai proprietari (o ai sostituti precedentemente menzionati) né sull'opportunità o meno di tale scelta legislativa che, si rammenta, ha sempre, sullo sfondo, l'«ossessione» del legislatore di ridimensionare la spesa pubblica.

L'art. 214 bis c.s., invece, come anticipato, prevede la nuova figura del «custode acquirente», convenzionato con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati che non sono stati consegnati al proprietario o al conducente possono essere affidati con l'onere di custodia e con la possibilità di acquistarne successivamente la proprietà. Sul punto si tornerà in seguito.

Per quanto riguarda il fenomeno delle depositerie, va posta l'attenzione sulla Circolare n. M/6326/ 1/C, datata 16 settembre 1998, con la quale il Ministero dell'interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, richiamando la Circolare n. 73620 del 30 giugno 1998 del Ministero delle finanze, evidenziava «l'opportunità che l'iscrizione delle depositerie nell'elenco di cui all'oggetto (n.d.r.: l'albo prefettizio di cui all'art. 8 D.P.R. n. 571/1982), venga subordinata al riscontro di requisiti soggettivi e strutturali specificamente enucleati nel richiamato documento».

Il Ministero dell'interno, nella stessa Circolare, approfondiva la natura dell'atto...

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