Le Occupazioni Abusive 'Private': I Mezzi Di Tutela Della Proprietà Nell'Ordinamento Interno Alla Luce Della Cedu

AutoreGiorgia Mandò
Pagine144-148
144
dott DOTTRINA
2/2016 Arch. loc. cond. e imm.
LE OCCUPAZIONI ABUSIVE
“PRIVATE”: I MEZZI
DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ
NELL’ORDINAMENTO INTERNO
ALLA LUCE DELLA CEDU
di Giorgia Mandò
1. Il crescente fenomeno delle occupazioni abusive im-
pone una attenta rif‌lessione circa i mezzi di tutela offerti
dall’ordinamento interno a contrasto di tale problematica
e la verif‌ica della loro adeguatezza ai principi enunciati in
materia di protezione del diritto della proprietà sia nella
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo che a livello co-
munitario (1).
Come noto, nel concetto di occupazione abusiva di im-
mobile si possono fare rientrare sia le ipotesi di apprensio-
ne del bene – nell’assenza originaria di qualsiasi titolo che
la consenta – da parte di un soggetto diverso dal titolare
del relativo diritto, sia quelle in cui sussista ab origine un
titolo la cui validità o attuale eff‌icacia sia venuta meno.
Gli strumenti di tutela che l’ordinamento interno con-
ferisce al proprietario per rientrare nella disponibilità
del bene che sia da altri illegittimamente detenuto vanno
distinti a seconda che l’azione sia f‌inalizzata ad ottenere
la riconsegna della cosa in precedenza volontariamente
trasmessa dal proprietario all’occupante – ed in tal caso
il rimedio previsto è l’azione personale di restituzione (2)
– ovvero sia diretta a provocare il rilascio, tramite l’espe-
rimento dell’azione reale di rivendicazione ex art. 948 c.c.,
nei confronti di chi dispone di fatto del bene stesso nell’as-
senza anche originaria di ogni titolo negoziale.
Le due azioni, pur tendendo al medesimo intento pra-
tico – quello cioè di consentire al proprietario di rientrare
nella disponibilità materiale del bene del quale è stato pri-
vato – presentano non solo rilevanti differenze di carattere
sostanziale (3) ma non coincidono neppure con riguardo
alla disciplina processuale applicabile in quanto – in di-
sparte le diversità in termini di rito (4), di competenza per
territorio (5) e di procedibilità immediata della domanda
(6) – con specif‌ico riferimento al regime probatorio (7),
solo per l’azione reale di rivendicazione è previsto l’onere
per l’attore della prova del diritto vantato, dimostrando un
acquisto del bene avvenuto a titolo originario.
In entrambe le ipotesi è dato peraltro al proprietario di ot-
tenere il risarcimento del danno subito, correlato alla sottra-
zione del bene alla sua disponibilità in conseguenza dell’oc-
cupazione abusiva dell’immobile ad opera del terzo (8).
Il quadro dei mezzi di tutela a difesa del diritto di pro-
prietà si completa con la previsione dell’azione di reinte-
grazione ex art. 1168 c.c. con la quale il proprietario, in
quanto possessore, può reagire nel termine annuale, av-
verso lo spoglio violento o clandestino che assume di aver
subito: azione che serve a ripristinare il possesso come si-
tuazione di fatto indipendentemente dall’indagine sull’e-
sistenza del diritto di proprietà e che consente anche al
proprietario-possessore di ottenere con rapidità il bene
di cui sia stato spogliato, senza che nel relativo procedi-
mento la sua difesa possa essere paralizzata da eccezioni
di carattere petitorio (9).
Esaurita la fase c.d. di cognizione con la pronuncia
favorevole, la conseguente fase esecutiva – in assenza di
spontanea ottemperanza al dispositivo da parte dell’occu-
pante – è disciplinata dalle relative prescrizioni del codice
di procedura civile in tema di rilascio dell’immobile (art.
605 e ss. c.p.c.) nonché di esecuzione forzata per la realiz-
zazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del
danno. Il proprietario vincitore deve pertanto promuovere
l’esecuzione forzata instaurando il relativo procedimento
di esecuzione - strumentale alla realizzazione del diritto
accertato nella pronuncia favorevole ottenuta – a mezzo
dell’intervento dell’ Uff‌iciale Giudiziario il quale, tanto ai
f‌ini del rilascio che della ricerca delle cose da pignorare –
è legittimato, ove occorra, a richiedere l’assistenza della
forza pubblica in conformità a quanto previsto nella for-
mula esecutiva rilasciata dal Cancelliere ex art. 475 c.p.c.
A tale ultimo proposito è opportuno rammentare che
secondo il consolidato orientamento della Cassazione
(10), la prestazione della forza pubblica richiesta per
l’esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo
è un atto assolutamente dovuto e privo di discrezionalità
della P.A., dovendosi riconoscere all’autorità di polizia un
margine di discrezionalità prettamente tecnica solo nel-
la scelta del momento concreto in cui prestare la propria
assistenza, con la conseguente responsabilità della P.A.
nel rif‌iuto della tempestiva prestazione della stessa e con
onere della prova a carico della amministrazione circa l’e-
sistenza di un’impossibilità determinata da forza maggiore
(senza peraltro che a tal f‌ine rilevino eventuali carenze
strutturali dell’uff‌icio).
2. Esaurito il quadro dei rimedi predisposti dall’ordina-
mento interno, vanno ora esaminate le forme di tutela del
diritto di proprietà previste nella Convenzione europea
dei diritti dell’Uomo e nella Carta dei diritti fondamentali
siglata a Nizza il 7 dicembre del 2000.
La norma contenuta nell’art. 1 del Protocollo Addizio-
nale n. 1 alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo,
in vigore dal 20 marzo 1952, rif‌lette chiaramente nella sua
formulazione l’intento dei suoi redattori di conciliare le
esigenze dei singoli Stati aderenti mediante la previsione
di una tutela minima al diritto di proprietà (11): intento
peraltro disatteso dall’incessante attività interpretativa
compiuta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha
di fatto contribuito ad ampliare notevolmente sia l’oggetto
che l’ambito di applicazione della norma, tanto da renderla
in grado di offrire, ad oggi, una tutela ben maggiore rispetto

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